Cancellazioni d’Ufficio

Cancellazioni d’ufficio

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La cancellazione d’ufficio è uno strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione, a cui non corrisponde un diritto autonomamente azionabile dall’impresa.
Al fine di consentire, in modo celere, l’espletamento degli adempimenti relativi alle cancellazioni d’ufficio, si invitano i liquidatori/legali rappresentanti/consulenti a verificare l’esistenza dell’indirizzo PEC valido delle proprie imprese.
La caratteristica saliente dell’iscrizione ex officio sta proprio nella circostanza che il fatto da iscrivere non è portato dall’interessato alla conoscenza dell’ufficio, ma viene individuato, ricostruito, definito autonomamente dal Giudice del Registro.
In linea generale, il procedimento si divide in due fasi: una di competenza del Conservatore del Registro (con avvio del procedimento, con l’invito rivolto all’interessato a richiedere l’iscrizione), l’altra, di competenza del Giudice del Registro, che controlla l’iscrivibilità dell’atto per il quale il procedimento è stato promosso e ordina l’iscrizione ex officio.
L’articolo 2190 del Codice Civile indica la disciplina del procedimento di Iscrizione d’ufficio definendolo in questo modo: “Se un’iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l’ufficio del registro invita mediante raccomandata l’imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto” (art. 2190 c.c.).
Contro il decreto del Giudice del Registro, l’imprenditore può ricorrere in Tribunale entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere. Il Tribunale competente è quello del capoluogo della provincia alla quale appartiene l’ufficio.
Il decreto del Giudice del Registro, non gravato di ricorso nel termine previsto, è comunicato all’ufficio dal cancelliere senza indugio ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.
Inoltre, si interviene con un procedimento d’ufficio, così come indicato dall’art. 2191 del CC, in tutti quei casi in cui il fatto iscritto non era suscettibile di iscrizione, ovvero, l’iscrizione sia stata compiuta sulla base di una dichiarazione dell’interessato che non esisteva o che aveva una diversa consistenza.
E’ bene ribadire che il sollecito all’iniziativa intrapresa dall’interessato, non si configura come un diritto di quest’ultimo e quindi in un obbligo del giudice a provvedere, ma costituisce una mera denuncia (al pari di quella di ogni altro terzo). Studi sulla pronuncia d’ufficio nel giudizio civile, hanno posto in chiaro che l’ufficiosità del provvedimento, costituisce una eccezione al principio della domanda la quale può trovare applicazione solo in presenza di una espressa previsione legislativa.
Ne consegue che quando una disposizione consente al giudice di provvedere d’ufficio, essa esclude che il procedimento possa essere attivato su domanda.
In conclusione, in caso di assoluta inerzia dell’interessato a presentare apposita istanza nelle forme e nei modi indicati nelle apposite guide disponibili nel sito della Camera, la eventuale domanda di fatto presentata dal soggetto interessato, non può qualificarsi giuridicamente atto di impulso del procedimento (cioè come richiesta di provvedimento) e non obbliga, pertanto, il Giudice a provvedere.

 

Riferimenti normativi
Artt. 2190 e 2191 CC (⇓)
artt. 16 e 17 DPR 7 dicembre 1998 n. 581 (⇓)
Protocollo d’intesa tra Giudice del Registro e Conservatore del Registro delle Imprese del 18 aprile 2016 (⇓)

 

CANCELLAZIONE D’UFFICIO SOCIETÀ DI CAPITALI EX ART.2490 C.C.

Il liquidatore,  è tenuto ad eseguire i vari adempimenti previsti dal Codice Civile,  che disciplinano la redazione dei bilanci, le operazioni di liquidazione e di cancellazione.
L’art. 2490, ultimo comma, del Codice Civile ha previsto la possibilità da parte del Registro Imprese di intervenire d’ufficio e procedere alla cancellazione delle società di capitali in liquidazione, qualora per oltre tre anni consecutivi il liquidatore non abbia depositato i bilanci d’esercizio. Nell’ambito del procedimento di cancellazione, l’ufficio invita il liquidatore ad effettuare i depositi dei bilanci (se non effettuati durante la fase di liquidazione), a presentare le pratiche liquidatorie e di cancellazione.
In caso di mancato adempimento, verrà adottato il provvedimento del Conservatore che disporrà la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
La competenza del Conservatore ad adottare il provvedimento è stata definitivamente stabilita con il Protocollo siglato con il Giudice del Registro il 18 aprile 2016.
L’ufficio provvederà, nel contempo, ad emettere le sanzioni a carico del liquidatore per omissioni di deposito di cui sopra.
Al fine di consentire, in modo celere, l’espletamento degli adempimenti relativi alle cancellazioni d’ufficio, si invitano i liquidatori a verificare l’esistenza dell’indirizzo PEC valido delle società in liquidazione.

Riferimenti normativi
Art. 2490 CC (⇓)
Direttiva del Conservatore n.1, dell’11 febbraio 2016 (⇓)

 

CANCELLAZIONE D’UFFICIO SOCIETÀ DI CAPITALI : casi particolari

Procedimento stabilito con il Protocollo siglato con il Giudice del Registro il 18 aprile 2016
Art. 2495 CC: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società al Registro delle Imprese”

In caso di omessa istanza di cancellazione:

  1. Qualora risulti, con atto certo, che il liquidatore sia deceduto ed i soci non abbiano provveduto a sostituirlo, l’ufficio provvede a dare direttamente notifica dell’avvio del procedimento di cancellazione con la pubblicazione all’Albo Camerale (e all’indirizzo PEC della società se esistente), per almeno 15 gg,.
    Decorso tale periodo, l’ufficio Registro delle Imprese trasmette gli atti al Giudice del Registro per l’adozione del relativo decreto di cancellazione.
  2. Qualora risulti, con atto certo, che la partita I.V.A. sia stata chiusa, l’ufficio Registro delle Imprese trasmette direttamente gli atti al Giudice del Registro per l’adozione del relativo provvedimento.

Dell’emanazione dei provvedimenti di cancellazione emanati ai sensi dei punti A) e B) si darà ulteriore pubblicità tramite l’Albo Camerale per giorni 15, trascorsi i quali, in assenza di eventuali opposizioni, si procederà a dare esecuzione alla cancellazione dal Registro delle Imprese.
Al fine di consentire, in modo celere, l’espletamento degli adempimenti relativi alle cancellazioni d’ufficio, si invitano i liquidatori a verificare l’esistenza dell’indirizzo PEC valido delle società in liquidazione.

 

CANCELLAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC NELLA CERTIFICAZIONE CAMERALE A SEGUITO VERIFICHE PERIODICHE

Secondo quanto disposto dalla Direttiva del 28 marzo 2015, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, l’ufficio del Registro delle imprese ha l’obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive. In caso negativo, l’ufficio dovrà invitare l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale  dovrà procedere alla cancellazione dell’indirizzo in questione.
Considerato, che le verifiche svolte con modalità periodiche ed automatizzate, evidenziano un numero consistente di posizioni sulle quali dover avviare i suddetti procedimenti, si procederà nel seguente modo:

  1. la notifica dell’avvio del procedimento di cancellazione con pubblicazione all’Albo camerale per giorni 10 (art. 8, comma 3, L. 241/90), con allegato l’elenco delle imprese interessate;
  2. trasmissione degli atti al Giudice del Registro per l’adozione del relativo provvedimento di cancellazione delle PEC per le imprese inadempienti.

Direttiva MISE – INTERNO (⇓)

CANCELLAZIONE DELLA QUALIFICA DI START-UP

In caso di mancato deposito dell’autocertificazione sul mantenimento dei requisiti (art. 25, comma 15, D.L. 179/2012, convertito con la L. 221/12), nel termine previsto dalla norma, si procede alla cancellazione della qualifica di start-up.
Il procedimento per la regolarizzazione della qualifica di Start-up avviene con invito spedito a mezzo Pec al legale rappresentante della società; in caso di inerzia di quest’ultimo, provede alla cancellazione dalla sezione speciale il Giudice del Registro.
Il deposito dell’attestazione del mantenimento dei requisiti presuppone l’approvazione del bilancio d’esercizio.

 

CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ IN FALLIMENTO PRIMA DELLA RIFORMA (LUGLIO 2006), CON CODICE FISCALE CHIUSO

Procedimento stabilito con il Protocollo siglato con il Giudice del Registro il 18 aprile2016

L’ufficio avvia il procedimento di cancellazione d’ufficio nei confronti di quelle società che presentino il codice fiscale (partita I.V.A.) cessato e fallimento chiuso ai sensi dei numeri 3 e 4 dell’art. 118 della Legge fallimentare, prima del 16 luglio 2006.
In tali ipotesi l’ufficio provvederà nel seguente modo:

  • pubblicazione dell’elenco delle imprese interessate al provvedimento di cancellazione all’Albo camerale per giorni 15 (art. 8, comma 3, L. 241/90);
  • trasmissione degli atti al Giudice del Registro per l’adozione del relativo provvedimento di cancellazione.

 

L’Ufficio ha inoltre il compito di verificare:

  • Scia Comunali – riscontro con i dati indicati in visura, adozione di provvedimenti ed emissione di verbali in caso di omissione;
  • Dichiarazioni di conformita’ degli Impianti (D.M. 37/08) – riscontro dei dati con le abilitazioni indicate in visura e segnalazione alle amministrazioni comunali in caso di difformità per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
  • Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DPR 445/2000) presentate all’Ente camerale e soggette a controllo a campione con segnalazione agli organi competenti in caso di difformità rispetto a quanto dichiarato.

 

Contatti
Ornella Sibilio – Tel.0773 672288 ornella.sibilio@lt.camcom.it
Patrizia Serarcangeli – Tel.0773 672275 patrizia.serarcangeli@lt.camcom.it
Carla Drusin – Tel.0773 672235 carla.drusin@lt.camcom.it
ri.procedimentidufficio@lt.legalmail.camcom.it

 

 

CANCELLAZIONE D’UFFICIO DI DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE – DPR 247/2004

Il DPR 247/2004 ha previsto la possibilità, da parte dell’ufficio Registro Imprese, di intervenire d’ufficio e procedere alla cancellazione di imprese individuali e società di persone in presenza di determinate circostanze.
Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle imprese individuali sono:

  • decesso dell’imprenditore
  • irreperibilità dell’imprenditore
  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
  • perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle società di persone sono:

  • irreperibilità presso la sede legale
  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
  • mancanza del codice fiscale
  • mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi
  • decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

L’ufficio del Registro delle Imprese che rileva una delle circostanze sopra indicate richiede, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via pec (se iscritta):

  1. l’annotazione della cessazione;
  2. se si tratta di società la comunicazione dell’avvenuto scioglimento;
  3. oppure, in entrambi i casi di fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’attività.

Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, o in caso di irreperibilità decorsi 45 giorni dalla affissione della notizia all’albo camerale, il Conservatore trasmette gli atti rispettivamente al Giudice del Registro Imprese ovvero al Presidente del Tribunale per gli adempimenti di competenza. La procedura di cancellazione d’ufficio si conclude con un provvedimento del Giudice del Registro Imprese e con la successiva iscrizione del provvedimento stesso.
Solo in caso di decesso dell’imprenditore individuale, il procedimento di cancellazione d’ufficio deve intendersi avviato esclusivamente mediante l’affissione all’albo camerale della notizia dell’avvio del procedimento stesso per gg. 45, ritenendo derogabile l’invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica dell’imprenditore (defunto).
Decorso tale periodo, l’ufficio Registro delle Imprese trasmette gli atti al Giudice del Registro per l’adozione del relativo decreto di cancellazione.
Al fine di consentire, in modo celere, l’espletamento degli adempimenti relativi alle cancellazioni d’ufficio, si invitano i titolari/legali rappresentanti di società a verificare l’esistenza dell’indirizzo PEC valido.

Contatti
Ida Antonella Fanti – Tel.0773 672230 ida.fanti@lt.camcom.it
ri.procedimentidufficio@lt.legalmail.camcom.it