La Camera

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Camera di Commercio di Latina: storia, funzioni ed organi


La Camera di Commercio di Latina è stata istituita nel 1934. il suo compito iniziale era quello di rilevare le attività economiche della provincia e comunicarle al Ministero dell’economia nazionale.

Nel corso della sua storia, la Camera ha ampliato il suo campo di azione e le modalità di funzionamento nell’ambito dei servizi di supporto alle imprese e oggi è l’interfaccia tra l’economia reale del paese e la pubblica amministrazione.

 

Natura giuridica.

In virtù della Legge 580/93, la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura è ente autonomo di diritto pubblico che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza (coincidente con la provincia), funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito dell’economia locale.
Alla Camera di Commercio è riconosciuta potestà statutaria e autonomia regolamentare, finanziaria e amministrativa.
L’autonomia riconosciuta agli Enti camerali dalla Legge 580/93 è stata ampliata dal Decreto legislativo 112/98 che ha abrogato i controlli ministeriali nei confronti della Camera di Commercio per quanto riguarda gli statuti, i bilanci, la determinazione delle piante organiche e l’istituzione di aziende speciali, affidando invece alla Regione il controllo sugli organi camerali, in particolare relativamente al mancato funzionamento o costituzione.
La recente normativa in materia di riforma amministrativa ha inserito la Camera di Commercio tra le autonomie funzionali, concetto nuovo per il nostro ordinamento, che indica quei soggetti che non sono autonomi in virtù di una definizione costituzionale (come le Regioni, le Province e i Comuni), ma sono autonomi in virtù della funzione che svolgono.

 

Funzioni.

La Camera di Commercio, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolge sia funzioni proprie o primarie sia funzioni che possono essere qualificate come accessorie od eventuali in quanto delegate da altri Enti o in quanto la loro attivazione non è obbligatoria.
In particolare sono attribuite alla Camera di Commercio:

  1. funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, in relazione alle quali la potestà di intervento degli enti camerali è abbastanza ampia e che comprendono iniziative di varia natura, quali ad esempio la promozione e valorizzazione dei prodotti locali, la partecipazione a fiere, l’erogazione di contributi attraverso i consorzi di garanzia fidi, etc.
  2. funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, tra le quali rientrano: la tenuta del Registro delle Imprese; la tenuta degli albi professionali istituiti da leggi l’iscrizione nei quali ha spesso natura abilitante per l’esercizio dell’attività (Ruolo dei mediatori, Ruolo degli agenti di commercio,)
  3. funzioni di regolazione e controllo del mercato: costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie tre imprese e tra imprese e consumatori; predisposizione di contratti tipo; controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti; tutela della proprietà industriale (marchi e brevetti);
  4. funzioni consultive: formulazione di pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza;
  5. funzioni di natura diversa: funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione e funzioni derivanti da convenzioni internazionali.

 

Organi di governo.

Sono organi della Camera di Commercio: Il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel Consiglio sono presenti le associazioni di categoria più rappresentative del sistema economico provinciale; esso è composto da 27 membri in rappresentanza dell’agricoltura (3 membri), dell’industria (5 membri), dell’artigianato (3 membri), del commercio (5 membri), della cooperazione, del turismo, dei trasporti, del credito e delle assicurazioni, dei servizi alle imprese, di altri servizi pubblici sociali e personali, dei lavoratori e dei consumatori.
Il Consiglio, organo di indirizzo, approva lo statuto e le relative modifiche; elegge il Presidente e la Giunta; nomina i Revisori dei Conti; determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale; delibera il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo.

L’organo esecutivo è la giunta camerale eletta dal consiglio formata da 10 membri tra cui il presidente ed un vicepresidente.
La Giunta della Camera di Commercio di Latina risulta essere composta oltre che dal Presidente da n.2 rappresentanti dell’agricoltura, 2 dell’industria, 1 dell’artigianato, 1 del commercio, 1 dei servizi alle imprese, 1 degli altri servizi pubblici sociali e personali e 1 della cooperazione.
Essa è eletta dal Consiglio e resta in carica 5 anni. La sua competenza riguarda l´adozione di provvedimenti per la realizzazione del programma di attività e per l’attuazione degli indirizzi generali fissati dal Consiglio; la predisposizione, per l’approvazione del Consiglio, del bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo; la predisposizione del programma pluriennale di attività; l´assunzione di partecipazioni in consorzi e società; l´istituzione di uffici distaccati; l´adozione di deliberazioni di urgenza in materie di competenza del Consiglio (al quale competerà poi la ratifica degli stessi).

Il Presidente è eletto dal Consiglio e resta in carica 5 anni, con mandato rinnovabile una volta sola. Rappresenta la Camera di commercio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, provvede agli atti di urgenza di competenza della Giunta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti affianca gli altri organi camerali, a garanzia della legittimità e della trasparenza dell’azione amministrativa.