Statuto

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Articolo 1 – Denominazione e sede
1. E’ costituita, ad iniziativa della Camera di Commercio I. A. A. di Latina (appresso denominata Camera di Commercio), ai sensi dell’art.2 della Legge 29 dicembre 1993, n.580, (come modificato dal D.Lgs 23 del 15 febbraio 2010) e degli artt.18, comma 2, lett. j) e 32 dello Statuto Camerale, un’Azienda speciale per la promozione e la valorizzazione dell’economia del mare della provincia di Latina, denominata “Azienda Speciale per l’economia del mare”.
2. L’Azienda opera sotto vigilanza della Giunta Camerale ai sensi dell’art.32 dello Statuto Camerale ed ha la propria sede legale ed amministrativa presso gli uffici di Gaeta della Camera di Commercio, piazza Traniello n. 9, con uffici operativi presso la stessa sede e presso la sede della Camera di Commercio di Latina, Viale Umberto I, n.80.

Articolo 2 – Scopi
1. L’Azienda si prefigge le seguenti finalità:
a) svolgere iniziative volte alla promozione, conoscenza, diffusione e valorizzazione delle attività e delle risorse legate all’economia del mare della provincia di Latina, mediante diverse tipologie di interventi, e anche tramite l’organizzazione e/o la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni di settore sul territorio nazionale e all’estero nonché la gestione di musei e spazi espositivi dedicati all’economia del mare;
b) effettuare studi analitici di settore e sulle risorse locali per migliorare l’elaborazione di strategie globali di sostegno e promozione del territorio locale mediante rilevazione ed analisi dei dati sull’andamento del mercato turistico;
c) promuovere rapporti permanenti con istituti di studio e di documentazione e con centri di ricerca italiani e stranieri, necessario supporto all’attività delle imprese di settore operanti sul territorio;
d) assumere ogni altra iniziativa necessaria ed utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti, anche attraverso pubblicazioni, studi, seminari, congressi ed incontri di operatori italiani e stranieri;
e) organizzazione e gestione della manifestazione YACHT MED FESTIVAL, ideata dalla Camera di Commercio;
f) Ricercare investimenti esterni presso organismi pubblici e comunitari, al fine di avviare progettualità, anche attraverso partenariati e cooperazioni internazionali, a favore dell’imprenditoria locale e del territorio di competenza;
g) Istituire centri di servizi imprenditoriali.
2. L’Azienda potrà, inoltre, proporsi come organismo attuatore o polo di riferimento o centro di gestione di forme di intervento, programmi e progetti di autorità nazionali e regionali, ovvero compartecipare a programmi e progetti gestiti da altri soggetti pubblici e privati.
3. In relazione alle finalità predette, l’Azienda può compiere ogni operazione mobiliare connessa alla propria attività e quant’altro necessario per i compiti istitutivi.
4. L’Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.

Articolo 3 – Organi
Gli organi dell’Azienda sono:
1. il Presidente;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio dei Revisori dei conti.
L’eventuale compenso per le cariche aziendali è determinato dal Consiglio Camerale nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 – Presidente
1. Il Presidente è il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio o suo delegato, scelto tra i membri del Consiglio Camerale.
2. Il Presidente rappresenta l’Azienda Speciale, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne formula l’ordine del giorno.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 5 – Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 componenti compreso il Presidente. I componenti sono nominati dalla Giunta e scelti nell’ambito del Consiglio della Camera di Commercio e, nel caso di adesione all’Azienda di Organismi esterni che partecipano finanziariamente all’attività attraverso un contributo, il cui importo è stabilito dalla Giunta Camerale, massimo due dei componenti previsti, possono essere designati dagli Organismi aderenti, limitatamente al periodo di contribuzione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta Camerale.
3. Il Vice Presidente è scelto, dalla Giunta Camerale, tra i Consiglieri di amministrazione di designazione camerale.
4. Il Direttore dell’azienda partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.
5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte da personale dell’Azienda.
6. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La perdita dei requisiti di Consigliere camerale o di rappresentante degli Enti partecipanti provoca la decadenza automatica da componente del Consiglio di Amministrazione.
7. In caso di rinnovo degli organi camerali, i componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino a quando la Giunta della Camera di Commercio, rinnovata, non abbia provveduto alla loro eventuale conferma o sostituzione.
8. Per la trattazione di specifici problemi possono, con decisione preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio esperti qualificati con funzioni consultive.
9. I consiglieri che risultassero assenti, senza giustificato motivo (preventivamente comunicato), per più di tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.

Articolo 6 – Compiti del Consiglio di Amministrazione
1 Il Consiglio di Amministrazione fissa le direttive per l’attuazione degli scopi dell’Azienda e provvede con più ampio potere all’ordinaria amministrazione nei limiti indicati dal presente Statuto ed in quelli degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione.
2 In particolare il Consiglio:
a) Redige il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, e li trasmette, corredati di dettagliate relazioni illustrative, alla Giunta della Camera di Commercio per essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Camerale quali allegati ai bilanci camerali per il loro esame e approvazione;
b) Approva i regolamenti interni per il funzionamento dell’Azienda in materia di personale, di affidamento e/o acquisizione di beni e servizi ecc..

Articolo 7 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in relazione alle esigenze dell’azienda almeno quattro volte all’anno, con avviso contenente l’ordine del giorno della riunione, da spedire almeno cinque giorni prima della stessa con idoneo mezzo di comunicazione (anche telegramma, fax o posta elettronica); in caso di urgenza, la convocazione può avere luogo anche quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.
2. Il Consiglio viene, inoltre, convocato da parte del Presidente a richiesta della maggioranza semplice dei componenti.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
4. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 8 – Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo, nominato dal Ministero dell’Economia ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione.
2. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione; i revisori esercitano il controllo sulla gestione finanziaria dell’Azienda ed in particolare devono:
a) controllare collegialmente la gestione dell’Azienda almeno una volta ogni tre mesi e singolarmente tutte le volte che ogni revisore lo ritenga opportuno, verbalizzando gli accertamenti eseguiti;
b) verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge e alle altre disposizioni che devono trovare applicazione;
c) vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
d) esaminare il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposita relazione;
4. Ai revisori spetta un emolumento determinato dal Consiglio Camerale nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9 – Gestione beni strumentali
Ai sensi dell’art.69 del DPR 254/2005, i locali ove ha sede l’Azienda, i mobili di arredamento, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche, se di proprietà camerale, sono assegnate in uso all’Azienda, di norma, gratuitamente.

Articolo 10 – Entrate dell’Azienda
1. L’Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

  • contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio e di altri organismi pubblici e privati;
  • quote annuali degli organismi pubblici aderenti all’Azienda;
  • proventi derivanti dall’attività;
  • altri contributi;
  • finanziamenti ottenibili a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale.

Articolo 11 – Direttore dell’Azienda
1. In rapporto all’esigenza di massimo coordinamento tra l’attività dell’Azienda e quella del sistema camerale, la carica di Direttore può essere conferita dalla Giunta camerale anche ad un dirigente camerale.
2. Il direttore assicura il funzionamento dei servizi dell’Azienda, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Articolo 12 – Personale ed organizzazione
1. Per il suo funzionamento l’Azienda si avvale di personale dotato di specifica professionalità da assumere a tempo determinato o indeterminato nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Al personale dell’Azienda verrà applicato il trattamento economico e giuridico del personale dipendente dalle aziende del settore commercio.
2. In caso di esigenza e nei limiti nel rispetto della normativa vigente, l’Azienda potrà avvalersi di personale selezionato per il tramite di agenzie di lavoro interinale.
3. Le decisioni relative all’assunzione di personale a tempo indeterminato sia in fase di costituzione che di trasformazione del rapporto devono essere sottoposte all’approvazione della giunta camerale: analogamente devono essere sottoposti all’approvazione della Giunta camerale la dotazione organica, la dimensione annuale dei fabbisogni professionali e l’ipotesi di accordo integrato aziendale, laddove ammesso.
4. Per obiettivi e progetti non perseguibili con il personale dipendente dell’Azienda potranno essere conferiti incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Tali incarichi conferiti sulla base di documentata esperienza verranno regolamentati con apposito disciplinare e, se conferiti al personale camerale, saranno preventivamente autorizzati e attuati fuori dall’orario normale di lavoro compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. In particolare, l’Azienda potrà avvalersi, attraverso l’Istituto del comando o distacco di personale della Camera di Commercio di Latina, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.
6. L’azienda deve dotarsi di regolamenti in materia di assunzioni, di affidamento di incarichi di collaborazione e professionali, nonché di gestione del personale (comprendenti il sistema di incentivazione del personale), i cui schemi devono essere sottoposti al vaglio preventivo della Giunta Camerale.
7. Alla Camera di Commercio è riconosciuto il diritto di intervenire nelle scelte sia di tipo organizzativo che gestionale, adottate dall’Azienda, mediante l’emanazione di specifici atti, diretti al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda che ha il compito di recepirli e, se necessario, di tradurli in prescrizioni e direttive ai fini della loro efficacia.
8. La Camera potrà richiedere la redazione di specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche; strategiche e/o gestionali adottate dall’Azienda; in particolare, l’Azienda predispone, con cadenza periodica, almeno annuale, un report sulle dinamiche della spesa del personale, accompagnato dall’individuazione delle misure adottate o in corso di adozione, per rendere certa e prevedibile la sua evoluzione.

Articolo 13 – Bilanci
1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
2. Il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, con allegato tutti i documenti, la giustificazione dei programmi e delle spese, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con le rispettive scadenze della Camera di Commercio di Latina al fine di potere essere inviati in tempo utile per essere allegati ai bilanci camerali.

Articolo 14 – Servizio di Cassa e documenti contabili
1. Il servizio di cassa è espletato dall’Istituto di credito che effettua il servizio per la Camera di Commercio.
2. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati tramite quietanza d’incasso ordinativi di pagamento o emissione assegni.

Articolo 15 – Estinzione dell’Azienda
1. L’Azienda può essere soppressa in qualsiasi momento con motivata deliberazione della Giunta camerale.
2. In tal caso la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell’Azienda, esclusi quelli relativi al personale, destinando gli eventuali residui attivi a scopi affini a quelli dell’azienda medesima o ad altre attività promozionali in favore dei vari settori di attività economica.

Articolo 16 – Modifiche dello Statuto
1. Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera di Commercio sentito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, con deliberazioni della Giunta camerale.

Articolo 17 – Norme applicabili
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti concernenti le Aziende Speciali delle Camere di Commercio e le norme del codice civile.