Comunicazione Unica

Comunicazione Unica

1 Stella2 Stelle3 Stelle4 Stelle5 Stelle (Nessun voto)
Loading...

L’articolo 9 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, al primo e secondo comma, dispone:

 “Ai fini dell’avvio dell’attività di impresa, l’interessato presenta all’ufficio del Registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali … nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA …”.

Aprire un’impresa comporta spesso l’obbligo di eseguire una pluralità di adempimenti amministrativi e presso una pluralità di Pubbliche Amministrazioni:

  • richiedere l’attribuzione del codice fiscale e della partita IVA all’Agenzia delle Entrate;
  • attivare lo specifico procedimento amministrativo per il legittimo avvio dell’attività;
  • iscrivere l’impresa al Registro delle imprese, se commerciale;
  • annotare l’impresa nel Registro delle imprese con la qualifica “artigiana”, se artigiana;
  • assolvere gli adempimenti INPS ai fini previdenziali;
  • assolvere gli adempimenti INAIL ai fini assicurativi.

Prima di Comunica le imprese provvedevano a questi adempimenti separatamente e con modalità diverse per ciascuna Pubblica Amministrazione interessata: per via telematica, tramite fax, su supporto informatico o cartaceo da presentarsi allo sportello competente.

Questi stessi adempimenti possono ora essere eseguiti con un’unica modalità e cioè, presentando soltanto al Registro delle imprese una sola comunicazione: la “Comunicazione Unica”, una singola pratica digitale, contenente le domande rivolte a tutte le Pubbliche Amministrazioni interessate. E’ poi il sistema informatico del Registro delle imprese che, una volta ricevuta la Comunicazione Unica, smista le varie domande nella stessa contenute, inoltrandole automaticamente alle Amministrazioni destinatarie.

Le imprese non devono più recarsi presso le singole Pubbliche Amministrazioni interessate, né devono attivare diversi procedimenti con formalità diverse fra loro.

La Comunicazione Unica nasce, quindi, per ridurre il peso della burocrazia sulle imprese al fine di sostenerne la nascita e lo sviluppo. In tal modo, il legislatore ha inteso alleggerire l’impresa dalle innumerevoli formalità previste per avviare l’attività, consentendogli la possibilità di espletare i principali adempimenti amministrativi con un unico invio (anche se non ancora con un unico modello).

A decorrere dal 1° aprile 2010, tutte le domande, le dichiarazioni e le denunce previste dalla normativa previgente ai fini fiscali, assicurativi, previdenziali, amministrativi e pubblicitari, sono sostituite dalla Comunicazione Unica.

Per tutte le informazioni generali sulla Comunicazione Unica e per il supporto alla predisposizione e all’invio della pratiche, le Camere di Commercio mettono a disposizione il call center 199.50.20.10.

Per le altre informazioni riguardanti gli Enti:

Agenzia delle Entrate contattare il numero 848.800.444
INPS ed INAIL contattare il numero 803.164
Tutte le informazioni, i software, le guide e le modalità di deposito sono disponibili sul portale www.registroimprese.it

Allineamento Codice ATECO

La classificazione Ateco delle attività risultanti nel Registro Imprese è rilevante sotto molteplici aspetti con conseguenze ai fini previdenziali, per le gare d’appalto e per i bandi di erogazione di contributi alle imprese.
Mentre per l’Agenzia delle Entrate è sufficiente inserire il codice ATECO 2007 che individua l’attività dell’impresa con il massimo livello possibile di dettaglio, per il Registro delle Imprese occorre in alcuni casi aggiungere alla declaratoria del codice così determinato ulteriori specifiche circa l’attività economica effettivamente svolta dall’impresa. Le definizioni del codice, infatti, non sono sempre in grado di descrivere l’attività con la precisione resa necessaria dalle finalità del sistema di pubblicità legale di impresa, ed illustrate dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3689/C del 6 maggio 2016 (istruzioni per la compilazione della modulistica). Inoltre, nel caso in cui l’impresa svolga più attività occorre specificare quale è la prevalente o la primaria e quali sono le secondarie.
Il sistema di codifica delle attività, finalizzato ad un progressivo allineamento dei codici presenti nel Registro Imprese con quelli autodichiarati dall’impresa all’Agenzia delle Entrate, prevede che:

  • per le imprese monolocalizzate (che operano, cioè, esclusivamente sulla sede legale e non su unità locali), i codici Ateco vengono assegnati automaticamente prelevandoli dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e sono resi disponibili in visura il giorno successivo all’evasione della pratica Registro Imprese/REA di inizio/modifica attività (quindi non sono riscontrabili nelle visure di evasione);

  • per le imprese plurilocalizzate (cioè strutturate con una sede legale e una o più unità locali, anche di competenza di Camere di Commercio diverse):
    – l’assegnazione in automatico sopra descritta avviene solo per il codice dell’attività prevalente dell’impresa;
    – i codici Ateco riferibili all’attività primaria e alle attività secondarie delle singole localizzazioni (sede legale e/o unità locali) sono invece assegnati dal servizio di codifica centralizzata del Sistema Camerale tramite l’analisi delle informazioni descrittive dell’attività dichiarata al Registro Imprese 
    sono resi disponibili in visura due giorni dopo l’evasione della pratica (quindi non sono riscontrabili nelle visure di evasione;

  • in entrambi i casi, le visure riportano l’informazione della modalità di attribuzione e della fonte dei codici Ateco.

Nella predisposizione di pratiche Registro Imprese/REAè quindi particolarmente importante individuare una “descrizione attività” conforme allo standard Ateco e coerente con il codice dichiarato (o che s’intende dichiarare) all’Agenzia delle Entrate.
L’ allineamento, quindi, avviene esclusivamente in presenza di una PIENA e TOTALE corrispondenza dei codici Ateco 2007 risultanti all’Agenzia delle Entrate con le attività denunciate nel Registro delle Imprese. Qualsiasi discordanza o mancanza nell’ambito delle attività svolte inibisce il suddetto allineamento (ad esempio codici dichiarati all’Agenzia delle entrate e non denunciate le corrispondenti attività nel registro delle impresediscordanza dell’attività prevalente, codici non coincidenti con le attività, ecc ecc).
A tal fine è disponibile l’applicativo online ATECO che, basandosi sulle declaratorie e sulle note di inclusione dei codici Ateco 2007, consente di definire in modo corretto ed appropriato l’attività da denunciare. L’applicativo è attivabile anche da StarWeb, contestualmente alla compilazione di pratiche di inizio/modifica attività, tramite la funzione “RICERCA ATTIVITA’ ATECO” presente sotto il campo descrittivo ad esse destinato.
Qualora si rilevi in visura un disallineamento tra codici Ateco e descrizione attività, occorre procedere, a secondo dei casi, ad apposita rettifica come segue:

  • di rettifica/precisazione attività solo al Registro Imprese, con l’apposita modulistica (S5/Ul/I2) se il disallineamento consegue ad errata/imprecisa descrizione nel Registro delle Imprese dell’attività effettivamente svolta, inviando una nuova pratica Comunica, soggetta a diritti di segreteria/imposta di bollo, e compilando i riquadri relativi alle attività e specificando nelle note del modello che “trattasi di una precisazione dell’attività già svolta in quanto erroneamente formulata in fase di iscrizione”.

  • all’Agenzia Entrate (allegando la modulistica prevista) tramite la Comunica presentata ai soli fini dell’Agenzia delle Entrate per la rettifica dei codici Ateco in coerenza con le attività effettivamente esercitata e denunciate nel registro delle imprese, eliminando o inserendo i codici interessati.

In sintesi all’Agenzia delle Entrate occorre denunciare l’attività esercitata dall’impresa e in caso di più attività occorre indicare quella prevalente (tenuto conto del volume d’affari) nel Quadro B dei modelli AE (AA7/10 e AA9/11) nella parte relativa all’attività esercitata e luogo di esercizio, in caso di più attività indicare l’attività prevalente. Mentre le cosiddette attività secondarie dovranno essere specificate nel successivo Quadro G sia in caso di inizio che di eventuale cessazione.