Artigianato

Artigianato

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Artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendosene la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
L’artigiano viene identificato attraverso la sua iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.
L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.
L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
E’ artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore nei limiti dimensionali di cui all’art. 4 della Legge 443/85, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.
L’attività artigiana è regolata oltre che dalla Legge quadro 443/1985 anche dalla Legge Regionale 10 luglio 2007, n.10.
In ciascuna provincia, presso le Camere di Commercio, è istituito l’Albo delle Imprese Artigiane, al quale sono tenute a far domanda d’iscrizione, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività (vedi sanzioni), tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli, della L. 443/85 (legge quadro sull’artigianato e successive modifiche ed integrazioni) e della L. 10/2007.
L’iscrizione all’Albo ha natura costitutiva ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane; nessuna impresa può adottare quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato se essa non è iscritta nell’Albo.
Le imprese Artigiane iscritte all’Albo da almeno 5 anni, e con specifici requisiti, possono richiedere il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico, presentando la relativa domanda alla Commissione Provinciale.

Iscrizione, modifica e cancellazione all’Albo delle imprese artigiane
Le comunicazione di iscrizione, modifica e cancellazione all’Albo delle imprese artigiane, ai sensi dell’art. 9bis D.L. 7/2007 e del DPCM 6 maggio 2009, devono essere presentate esclusivamente in via telematica, sia per le imprese individuali che per le società, con le stesse modalità previste dalla Comunicazione Unica  per la nascita dell’impresa.
L’invio deve essere predisposto utilizzando gli applicativi STARWEB, ed altri compatibili.
STARWEB è conforme alle specifiche tecniche per l’invio della Comunicazione Unica (art. 9 Legge 40/2007) e alla normativa regionale in vigore.

Requisiti indispensabili per l’invio delle pratiche con STARWEB sono:
• il possesso di un dispositivo di firma digitale;
• la PEC (posta elettronica certificata). Quest’ultima può essere anche richiesta al momento dell’invio della pratica direttamente dall’applicativo.
Se la pratica viene inviata da un intermediario, ai fini della presentazione della Comunicazione Unica (art. 9 D.L. 7/2007 convertito in L n. 40/2007), alla domanda di iscrizione, modifica e cancellazione deve essere obbligatoriamente allegato il file contenente il “modulo procura” sottoscritto digitalmente e i documenti di identità dei firmatari.
Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il manuale on line presente sul sito di STARWEB

Le imprese artigiane, che si avvalgono della collaborazione di familiari, devono presentare domanda all’Albo delle Imprese Artigiane per l’inclusione o l’esclusione dei collaboratori familiari. La richiesta di iscrizione del collaboratore familiare può essere presentata contestualmente alla richiesta di iscrizione dell’impresa artigiana.
Si considerano familiari coadiuvanti:
• il coniuge;
• i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati;
• i figli naturali legalmente riconosciuti;
• i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge;
• i minori regolarmente affidati;
• i nipoti in linea diretta;
• i fratelli e le sorelle;
• gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.);
• i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.
Decesso dell’imprenditore (art.5 comma 4 della legge n. 443/1985)
In caso di invalidità, di morte e di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo anche in carenza di uno dei requisiti previsti dall’art. 2 della legge n. 443/85 per un periodo massimo di cinque anni fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido deceduto, interdetto o inabilitato.
Ricorsi
Avverso i provvedimenti di diniego adottati dalla C.P.A. in materia di iscrizione, modificazione o cancellazione, è sempre ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione Regionale per l’Artigianato, presso la Regione Lazio, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
Le decisioni della Commissione Regionale per l’Artigianato sono impugnabili entro 60 giorni dalla notifica della decisione stessa, dinanzi al Tribunale competente per territorio.

Con nota del 13 ottobre 2015, l’ Agenzia delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia, in risposta ad un interpello formulato dalle Camere di Commercio della Lombardia – ha chiarito ulteriormente che non è dovuta la tassa di concessione governativa di €168,00 per la presentazione al Registro delle Imprese e/o al REA, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per le attività regolamentate, soggette a verifica da parte della Camera di Commercio.
Pertanto, la Camera di Commercio di Latina non richiede più il pagamento della tassa di concessione governativa, a far data da venerdì 23 ottobre 2015, per le attività di: installazione di impianti di cui al DM n.37/2008; autoriparazione di cui alla Legge n.122/92; pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui alla Legge n.82/94; facchinaggio di cui alla Legge n.57/2001.

La Camera di Commercio valuta la presenza dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio di attività regolamentate ESCLUSIVAMENTE nel corso dell’istruttoria delle pratiche presentate al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani.

Contatti
Call Center – tel.0773 672200 callcenter@lt.legalmail.camcom.it

Responsabile del procedimento
Carla Drusin – Tel.0773 672235 carla.drusin@frlt.camcom.it

 

Normativa Artigianato

Legge Regionale 3 febbraio 2015, n.3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche
Legge Regionale 10 luglio 2007, n.10 Disciplina generale in materia di artigianto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche a leggi regionali concernenti l’artigianato.
Legge 8 agosto 1985, n.443 Legge-quadro per l’artigianato. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 agosto 1985, n. 199.
DPR 28 dicembre 2000, n.445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A). Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
DPR 14 dicembre 1999, n.558 Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59). Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272.