MUD 2021

Mud 2021

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.39, del 16 febbraio 2021  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il nuovo Modello Unico di dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2021. Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 16 giugno di quest’anno. Il modello è stato rivisto al fine da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea, con particolare riferimento alle novità introdotte dai decreti di recepimento delle direttive UE sull’economia circolare, su tutti il D.Lgs. 116 del 2020 che ha profondamente ridisegnato il quadro di legge nazionale che regola le attività di produzione e gestione dei rifiuti. Vengono riviste anche le modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni.
Riscritto l’elenco dei soggetti tenuti alla presentazione del “MUD – Comunicazione rifiuti”, individuati dall’articolo 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e dall’articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n.182, in particolare:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti per commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
  • i Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per ilo recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • i gestori del servizio pubblico di raccolta con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.

Esonerati gli imprenditori agricoli di cui all’art.2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000,00, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti così come le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g) e i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.
I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono presentare il Modello unico di dichiarazione ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata.
Gli obblighi di comunicazione possono essere assolti tramite la Scheda Rifiuti semplificata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari;
  • conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

Il MUD può essere presentato in via telematica alla Camera di Commercio attraverso ilo sito www.mudtelematico.it

Il diritto di segreteria spettante alla Camera di Commercio dev’essere versato attraverso il circuito di pagamenti elettronici della pubblica amministrazione PagoPa (in attuazione dell’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012) attraverso un “avviso di pagamento” (mod.3) predisposto dall’Ente camerale su apposita richiesta dell’utente, da inviare ad uno dei seguenti indirizzi mail

rosmunda.diiorio@frlt.camcom.it 

nicola.capomaccio@frlt.camcom.it

Tale avviso di pagamento, che una volta generato verrà inviato via mail all’utente, potrà essere successivamente pagato attraverso i canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita Sisal, Lottomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali.