Altre Attività

Attività di Commissionario, Mandatario Astatore e di Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli Ortoflorofrutticoli, Carnei, Ittici.

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Al 19 novembre 2012

 

COMMISSIONARI
sono quei soggetti che operano acquisti e vendite di un bene (alimentare o non alimentare) in nome proprio, ma per conto dei committenti (terzi) ai quali sono legati da un contratto di mandato.
Il contratto di commissione è definito dal codice civile all’art. 1731 come “Un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario”.
Pertanto si tratta di mandato senza rappresentanza alla stipulazione di contratti di compravendita.
Il commissionario non è vincolato da obbligo di esclusiva, non ha una zona definita, ma soprattutto non ha un incarico stabile.
Tale soggetto agisce, quindi, in qualità di responsabile del prodotto venduto, anche se viene pagato con una commissione: l’attività è quindi da assimilare a quella tipica del commercio (solitamente all’ingrosso).

MANDATARI
sono coloro che si obbligano, con un contratto di mandato, a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante, con o senza rappresentanza.

ASTATORI
sono coloro che si obbligano a vendere al migliore offerente, secondo le leggi, i regolamenti e gli usi locali. Fino al 13 settembre 2012, per esercitare l’attività di Commissionario, Mandatario, o Astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici, era obbligatoria l’iscrizione nell’Albo tenuto dalla Camera di Commercio di competenza.
Dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.147, del 6 agosto 2012, che ha modificato ed integrato il Decreto Legislativo n.59, del 26 marzo 2010, l’Albo dei Commissionari, Mandatari ed Astatori, istituito ai sensi della legge n.125, del 25 marzo 1959, E’ STATO SOPPRESSO.
Il D. Lgs. n. 147/2012, con l’art. 9, ha anche aggiunto, in seno al D. Lgs. n.59/2010, l’art.71 ter, che di seguito si riporta (con due note tratte dalla circolare ministeriale n. 3635/2012):

Art. 71 ter
(Attivita’ di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari,  ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e’ soppresso l’albo dei commissionari, mandatari  e  astatori  dei  prodotti  ortofrutticoli, carnei ed ittici ed e’ abrogato l’articolo 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
  2. Il Comune inibisce l’attivita’ di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attivita’ nel Registro delle Imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. (A norma del comma 2, il Responsabile unico del procedimento diviene il Comune nell’ambito del S.U.A.P. di riferimento (Circ. Minist. n. 3656/C del 12.09.2012), pertanto viene attribuito ai Comuni l’obbligo di verificare sul posto, ovvero nei mercati all’ingrosso, e con poteri di inibizione dell’attività, il possesso dei requisiti soggettivi per le imprese iscritte per tali attività nel Registro delle Imprese).
    Il  provvedimento viene comunicato dallo Sportello Unico per le Attivita’ Produttive (in sigla S.U.A.P.) ai gestori dei mercati all’ingrosso perche’ non consentano all’inibito l’accesso al mercato e telematicamente al Registro delle Imprese per l’iscrizione del provvedimento nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.). (Appare particolarmente importante detta informazione, in quanto tali provvedimenti debbono essere iscritti dall’ufficio del Registro delle Imprese competente territorialmente nel R.E.A., secondo i principi di tassatività che regolano detto Repertorio).
  3. Il primo periodo del comma 11 dell’articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e’  sostituito dal seguente:
    “L’esercizio dell’attivita’ di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e’ subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”».

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A seguito della nuova normativa, le Imprese (in possesso dei soli requisiti di onorabilità) che desiderano esercitare l’attività di Commissionario, o Mandatario, o Astatore di prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, per operare nei mercati, devono essere iscritte nel Registro Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio del capoluogo di Provincia dove intendono operare.

Presentano la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di inizio Attività) al S.U.A.P. del Comune, e allegano la stessa alla modulistica del Registro Imprese.

La “S.C.I.A.” consente di iniziare subito l’attività come impresa in forza delle autocertificazioni  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  di  settore,  e concede  60  giorni di tempo alla pubblica amministrazione per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.

La data di inizio dell’attività denunciata deve obbligatoriamente corrispondere con la data di presentazione della S.C.I.A.

L’esercizio di tali attività è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita’ di cui all’art. 3, della Legge n. 125/1959, pertanto la persona non deve:

  1. Aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
  2. Essere sottoposta a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  3. Essere stata condannata, per delitti dolosi previsti dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l’ordine pubblico, o l’incolumità pubblica, o la fede pubblica o l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o le persone o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi.

L’iscrizione deve essere revocata:

  • a chi maliziosamente sottrae al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugge;
  • a chi vende gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall’autorità;
  • a chi viene condannato per due volte consecutive, qualunque sia l’entità delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice Penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria.
  • A chi ha riportato quanto indicato nei succitati punti 1 – 2 o 3.

 

Contatti
Comito Anna Maria – Tel. 0773 672228 annamaria.comito@lt.camcom.it
Capomaccio Nicola – Tel. 0773 672229 nicola.capomaccio@lt.camcom.it
Di Iorio Rosmunda – Tel.0773 672225 rosmunda.diiorio@lt.camcom.it

Orario di apertura al pubblico dell’ufficio di Latina (martedì e venerdì dalle ore 8:30 – 12:00, mercoledì dalle 8:30 – 12:00 e dalle 15:30 – 16:30).
Sportello camerale di Gaeta in Piazza XIX maggio (lunedì e giovedì ore 8:30 – 12:00).