In caso di tardivo od omesso pagamento, saranno applicate sanzioni variabili da un minimo del 10 ad un massimo del 100%, così come previsto dalla normativa vigente (art.18 della L.580/1993, D.M. 54/2005, Circolare n.3587 del 20 giugno 2005, Regolamento consiliare approvato con provv. n. 5 del 17 marzo 2006 e smi).
Con recente delibera, la Giunta Camerale ha apportato significative modifiche al Regolamento Consiliare adottato nel 2006 entrate in vigore il 5 novembre 2014, recependo, tra l’altro, le indicazioni della circolare dell’Agenzia delle Entrate n.27 del 2 agosto 2013 e della circolare del MISE circolare n. 172574, del 22 ottobre 2013.
Di seguito si sintetizzano schematicamente alcune importanti novità introdotte:
Termini di scadenza
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TERMINE ORDINARIO |
TERMINE LUNGO |
IMPRESE/SOGGETTI GIA’ ISCRITTI |
Termine ordinario di versamento previsto per il 1° acconto delle imposte sui redditi, di norma 16 giugno. |
30 gg successivi al termine ordinario applicando la maggiorazione dello 0,40% sull’importo dovuto, di norma 16 luglio. |
IMPRESE/SOGGETTI DI NUOVA ISCRIZIONE |
Attualmente entro 30 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e al REA. |
Tipo di violazione Descrizione
Tardivo | Versamento effettuato per l’intero importo dovuto, con ritardo non superiore a 30 gg rispetto al termine ordinario per le imprese di nuova iscrizione |
Omesso |
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Criteri di determinazione della sanzione
Violazione |
Aliquota sanzione |
Note |
TARDIVO |
10% sull’intero importo dovuto |
Tale violazione è prevista solo per le imprese/i soggetti nuovi iscritti |
OMESSO PER:
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30% sull’importo dovuto + eventuali maggiorazioni per recidiva e gravità della violazione +/- eventuali rettifiche della sanzione per l’istituto della continuazione – eventuali riduzioni previste dal regolamento camerale |
Gravità della violazione: vedi art. 7 Regolamento Camerale provv. n. 5/2006 e smiRecidiva: vedi art. 9 Regolamento Camerale provv. n. 5/2006 e smi
Riduzione della violazione: vedi art. 8 Regolamento Camerale provv. n. 5/2006 e smi
Violazioni continuate: vedi art. 10 Regolamento Camerale provv. n. 5/2006 e smi
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OMESSO PER:
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30% sull’importo dovuto e non versato + eventuali maggiorazioni per recidiva e gravità della violazione +/- eventuali rettifiche della sanzione per l’istituto della continuazione – eventuali riduzioni previste dal regolamento camerale |
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OMESSO PER:
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30% sull’intero importo dovuto + eventuali maggiorazioni per recidiva e gravità della violazione che verranno applicate solo sulla parte non versata +/- eventuali rettifiche della sanzione per l’istituto della continuazione – eventuali riduzioni previste dal regolamento camerale |
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N.B. nel caso di versamento senza la maggiorazione dello 0,40%, eseguito da parte delle imprese già iscritte entro il termine lungo, il versamento è considerato incompleto della parte non versata calcolata sommando al diritto dovuto la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo dello 0,40% e sottraendo la somma pagata. |