Sanzioni

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In caso di tardivo od omesso pagamento, saranno applicate sanzioni variabili da un minimo del 10 ad un massimo del 100%, così come previsto dalla normativa vigente (art.18 della L.580/1993, D.M. 54/2005, Circolare n.3587 del 20 giugno 2005Regolamento consiliare approvato con provv. n. 5 del 17 marzo 2006 e smi).

Con recente delibera, la Giunta Camerale ha apportato significative modifiche al Regolamento Consiliare adottato nel 2006 entrate in vigore il 5 novembre 2014, recependo, tra l’altro, le indicazioni della circolare dell’Agenzia delle Entrate n.27 del 2 agosto 2013 e della circolare del MISE circolare n. 172574, del 22 ottobre 2013.

Di seguito si sintetizzano schematicamente alcune importanti novità introdotte:

Termini di scadenza

 

TERMINE ORDINARIO

TERMINE LUNGO

IMPRESE/SOGGETTI GIA’ ISCRITTI

Termine ordinario di versamento previsto per il 1° acconto delle imposte sui redditi, di norma 16 giugno.

30 gg successivi al termine ordinario applicando la maggiorazione dello 0,40% sull’importo dovuto, di norma 16 luglio.

IMPRESE/SOGGETTI DI NUOVA ISCRIZIONE

Attualmente entro 30 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e al REA.

 

 Tipo di violazione                                                      Descrizione

Tardivo Versamento effettuato per l’intero importo dovuto, con ritardo non superiore a 30 gg rispetto al termine ordinario per le imprese di nuova iscrizione
 Omesso
  1. versamento non eseguito (sia per le nuove iscritte che per le imprese già iscritte al RI/REA)
  2. versamento eseguito con ritardo superiore ai 30gg dalla scadenza del termine ordinario per le imprese di Nuova Iscrizione
  3. versamento eseguito dopo la scadenza del termine lungo per tutti i soggetti già iscritti senza avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso
  4. versamento incompleto con sanzione sulla parte non versata solo nel caso in cui il versamento sia stato eseguito entro i termini del pagamento ordinario e lungo sia per le nuove iscritte che per le imprese già iscritte al RI/REA
  5. versamento incompleto nel caso in cui il versamento sia stato eseguito dopo i termini del pagamento ordinario per le nuove iscritte e lungo per i soggetti già iscritti      

           

Criteri di determinazione della sanzione

Violazione

Aliquota sanzione

Note

TARDIVO

10% sull’intero importo dovuto

Tale violazione è prevista solo per le imprese/i soggetti nuovi iscritti

OMESSO PER:

  1. versamento non eseguito
  2. versamento eseguito con ritardo superiore ai 30gg dalla scadenza del termine ordinario per le imprese di NUOVA ISCRIZIONE
  3. versamento eseguito dopo la scadenza del termine lungo per tutti i soggetti già iscritti senza avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso

 

30% sull’importo dovuto + eventuali maggiorazioni per recidiva e gravità della violazione +/- eventuali rettifiche della sanzione per l’istituto della continuazione – eventuali riduzioni previste dal regolamento camerale

Gravità della violazione: vedi art. 7 Regolamento Camerale provv. n. 5/2006 e smiRecidiva: vedi art. 9 Regolamento Camerale provv. n. 5/2006 e smi 

Riduzione della violazione: vedi art. 8 Regolamento Camerale provv. n. 5/2006 e smi

 

Violazioni continuate: vedi art. 10 Regolamento Camerale provv. n. 5/2006 e smi

 

OMESSO PER:

  1. versamento incompleto con sanzione sulla parte non versata solo nel caso in cui il versamento sia stato eseguito entro i termini del pagamento ordinario e lungo

 

30% sull’importo dovuto e non versato + eventuali maggiorazioni per recidiva e gravità della violazione +/- eventuali rettifiche della sanzione per l’istituto della continuazione – eventuali riduzioni previste dal regolamento camerale

OMESSO PER:

  1. versamento incompleto nel caso in cui il versamento sia stato eseguito dopo i termini del pagamento ordinario per le nuove iscritte e lungo per i soggetti già iscritti

30% sull’intero importo dovuto + eventuali maggiorazioni per recidiva e gravità della violazione che verranno applicate solo sulla parte non versata +/- eventuali rettifiche della sanzione per l’istituto della continuazione – eventuali riduzioni previste dal regolamento camerale

N.B. nel caso di versamento senza la maggiorazione dello 0,40%, eseguito da parte delle imprese già iscritte entro il termine lungo, il versamento è considerato incompleto della parte non versata calcolata sommando al diritto dovuto la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo dello 0,40% e sottraendo la somma pagata.