Ruolo dei periti e degli esperti

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E’ disciplinato dal D.M. 29 dicembre 1979, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti presso le Camere di Commercio.

Con deliberazione della Giunta Camerale n.295, del 21 aprile 1980, la Camera di Latina ha adottato il Regolamento, approvato con D.M. del 14 ottobre 1980.
In seguito, il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), con Decreto del 10 marzo 2004 (pubblicato nella G.U. n.80, del 5 aprile 2004) ha modificato i punti b) e d) dell’art. 5 del D.M. 29 dicembre 1979, e la Camera di Commercio di Latina, con provvedimento della Giunta Camerale n.103, del 18 giugno 2004, ha apportato tali variazioni nel proprio Regolamento-tipo.

Successivamente, con Decreto Legislativo n.147, del 6 agosto 2012, pubblicato sulla G.U. n.202 del 30 agosto 2012 – Suppl. Ord. n.177), in vigore dal 14 settembre 2012, recante “Disposizioni integrative e  correttive  del  Decreto Legislativo  26 marzo 2010, n.59”, sono state apportate delle modificazioni al succitato Regolamento-Tipo. E’ stato introdotto, nel D. Lgs. n.59/2010 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, l’art. 80-quater, che ha semplificato le norme in materia di periti ed esperti.

Il Ruolo dei Periti e degli Esperti ha funzioni di pubblicità conoscitiva, cioè fa conoscere le persone ritenute idonee ad effettuare perizie in determinate categorie merceologiche, senza attribuire alcuna qualificazione esclusiva. Nello specifico, l’iscrizione nel citato ruolo non è abilitante (nel senso che l’attività di perito ed esperto può essere esercitata da chiunque, essendo attività libera), ma serve quale “referenza” nell’espletamento dell’attività in quanto dimostra e garantisce la preparazione e la competenza del perito e dell’esperto nelle materie oggetto dell’iscrizione.

Tale attività si concretizza generalmente nel fornire una prestazione d’opera non intellettuale, disciplinata dall’art. 2222 e seguenti del codice civile. Il perito è un lavoratore autonomo che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

L’attività è varia: consiste nell’assistenza tecnica in quelle attività o settori per i quali sia richiesta una particolare competenza specifica. Gli iscritti nel ruolo esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione di quelle attività professionali per le quali sussistono Albi, Ruoli o Ordini professionali regolati da apposite disposizioni.

E’ fondamentale evidenziare la netta distinzione fra il Ruolo dei Periti e degli Esperti e il Ruolo dei “Periti di Tribunale”; quest’ultimo, disciplinato dal R.D. 18 dicembre 1941, n.1368 “Disposizioni per l’attuazione del Codice di Procedura Civile”, la cui denominazione esatta è “Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice”, raccoglie i nominativi di coloro che, forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, possono esercitare le funzioni di consulenza per il Tribunale. L’iscrizione in uno di detti Albi non preclude l’iscrizione all’altro, anzi, l’iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti può essere considerata titolo valido per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice.

La Camera di Commercio forma il Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia, distinto in un elenco di categorie e sub-categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono sul territorio provinciale, approvate poi dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Ruolo è soggetto a revisione quadriennale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

ALTRI ALLEGATI

ISCRIZIONE:

L’iscrizione è disposta dalla Camera di Commercio. L’aspirante all’iscrizione che presenta domanda in bollo deve:

  • aver compiuto 21 anni di età;
  • non essere stato dichiarato fallito (N.B.: per maggiori chiarimenti vedasi il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5, e D.Lgs 12 settembre 2007, n.169, in materia di disciplina del fallimento);
  • non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
  • (NOTA: Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le Camere di Commercio osservano le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15).
  • indicare le Categorie e Sub-categorie per le quali intende esercitare le funzioni di perito o di esperto.
  • esibire tutti i titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all’esercizio di perito o di esperto nelle Categorie e Sub-categorie per le quali richiede l’iscrizione. (NOTA: il possesso di titoli di studio, eventualmente integrati da informazioni, anche rilasciate dagli uffici diplomatici o consolari italiani all’estero, sarà tra gli elementi di valutazione che il candidato all’iscrizione può fornire alla Camera competente ai fini dell’iscrizione al ruolo – Circ. M.S.E. n. 3656/C del 12 settembre 2012).

Qualora la Camera di Commercio ritenga che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l’idoneità per l’iscrizione, può, a suo insindacabile giudizio, sottoporre l’aspirante ad un colloquio, avvalendosi di persone di riconosciuta competenza in materia.

CANCELLAZIONE DISPOSTA DALLA CAMERA DI COMMERCIO:

E’ disposta nei seguenti casi:

  • Quando si verifica una delle condizioni che sarebbero state ostative all’iscrizione;
  • Quando l’iscritto, senza giustificato motivo, rifiuta la nomina per perizie ordinate dall’autorità giudiziaria o amministrativa;
  • Quando l’iscritto, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha dato prova di grave negligenza o ha compromesso la propria reputazione;
  • Quando il perito ha effettuato perizie in materie non comprese nelle categorie e sub-categorie per le quali è iscritto senza avere chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione della Camera di Commercio.

RICHIESTA o RINNOVO TESSERA DI RICONOSCIMENTO

 

MODALITÀ PER CHIEDERE VISURE O CERTIFICATI

La visura di iscrizione nel Ruolo dei Periti ed Esperti  è il documento che riporta i dati principali  del  soggetto  (persona fisica) iscritto: data e numero di iscrizione, dati anagrafici, settore di abilitazione. Il diritto di segreteria con la Causale “Richiesta visura Ruolo Periti ed Esperti”, ammonta ad € 3,00.

Il certificato di iscrizione nel Ruolo dei Periti ed Esperti  è il documento con cui la Camera di Commercio dichiara l´iscrizione di un soggetto (persona fisica) nel ruolo, specificando i suoi dati anagrafici, la data e il numero d´iscrizione, e il settore d´abilitazione.

Il diritto di segreteria con la Causale ” Richiesta certificato di iscrizione nel Ruolo Periti ed Esperti”, ammonta ad € 5,00, cui aggiungere l’imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 righe di scrittura del certificato. Il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio ha validità di 6 (sei) mesi.

Visura o Certificato possono essere richiesti:

direttamente allo sportello dell’Ufficio Albi e Ruoli della Camera di Commercio I.A.A. Frosinone Latina, sede di Latina  (martedì e venerdì dalle ore 8:50 – 12:20, mercoledì dalle 8:50-12:20 e dalle 15:45-16:45), oppure allo Sportello camerale di Gaeta presso il Palazzo comunale in Piazza XIX maggio (lunedì e giovedì 8:50-12:20 – lunedì 15:45-16:45).

via e-mail, indirizzando una richiesta contenente i propri dati, recapito telefonico e copia in pdf del documento di riconoscimento, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria annamaria.comito@frlt.camcom.itnicola.capomaccio@frlt.camcom.itrosmunda.diiorio@frlt.camcom.it
Verrà effettuato entro i termini procedurali un controllo informatico, se l’iscrizione nel Ruolo è attiva, il richiedente riceverà comunicazione di quanto occorrente per il rilascio. Per il versamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo (con la specifica delle rispettive causali) deve essere utilizzato il sistema PagoPA (in attuazione dell’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012), attraverso un “avviso di pagamento” (mod.3)  predisposto dalla Camera di Commercio su apposita richiesta dell’utente, da inviare ad uno dei seguenti indirizzi mail: rosmunda.diiorio@frlt.camcom.it   –   nicola.capomaccio@frlt.camcom.it  . L’avviso di pagamento verrà inviato via e-mail all’utente e potrà successivamente essere pagato attraverso i canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita Sisal, Lottomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali.

INFORMATIVA

A prescindere dalle sanzioni relative alle responsabilità civili e penali connesse ai rapporti intercorrenti con i terzi durante l’esercizio delle attività peritali, la normativa specifica inerente il ruolo dei periti e degli esperti, all’art. 15 del regolamento, prevede la cancellazione dal ruolo nelle seguenti ipotesi: 1) quando si verifichi una delle condizioni ostative all’iscrizione; 2) quando senza giustificato motivo il perito abbia rifiutato la nomina per perizie ordinate dall’autorità giudiziaria o amministrativa; 3) quando nell’esercizio delle funzioni di perito o esperto abbia dato prova di grave negligenza od abbia compromesso la propria reputazione; 4) quando abbia proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali è iscritto senza aver informato la parte interessata ed essere stato autorizzato dalla Camera di Commercio. La norma prevede altresì che per i casi previsti negli ultimi tre dei sopra citati punti, quando il fatto è di limitata entità, sia possibile sostituire il provvedimento di cancellazione con quello della sospensione.

RICORSO

Avverso le decisioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è ammesso ricorso, come disposto dall’art. 7 del D.M. 29 dicembre 1979, al Ministero dello Sviluppo Economico, entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (delibera consiliare n.11, del 26 ottobre 2010) – TERMINI

Iscrizioni: 90 giorni
Variazioni e cancellazioni: 60 giorni
Sospensioni: 60 giorni

Contatti
Comito Anna Maria – Tel. 0773 672228 annamaria.comito@frlt.camcom.it
Capomaccio Nicola – Tel. 0773 672229 nicola.capomaccio@frlt.camcom.it
Di Iorio Rosmunda – Tel.0773 672225 rosmunda.diiorio@frlt.camcom.it

 

Orario di apertura al pubblico dell’ufficio di Latina (martedì e venerdì dalle ore 8:50 – 12:20, mercoledì dalle 8:50 – 12:20 e dalle 15:45 – 16:45).
Sportello camerale di Gaeta presso il Palazzo comunale in Piazza XIX maggio (lunedì e giovedì 8:50-12:20 – lunedì 15:45-16:45).