Reintegrazione della mediazione

Reintegrazione della mediazione

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Il “Decreto del fare” (D.L. n.69/2013, convertito con modifiche con legge n. 98/2013, pubblicata nella G.U. n.194 del 20 agosto 2013) reintroduce l’obbligo, per talune materie, di esperire un tentativo di mediazione prima di adire la giustizia ordinaria.
La mediazione, lo ricordiamo, è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere le controversie. Con la mediazione è possibile risolvere liti tra imprese e/o consumatori grazie all’aiuto del mediatore, una figura super partes che ha il compito di facilitare il dialogo e condurre il contenzioso ad una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa. Nessuna decisione viene imposta: se la mediazione va a buon fine le parti sottoscrivono un accordo, se ciò non avviene, possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento e rivolgersi al giudice ordinario.
Le controversie, per le quali è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione sono quelle in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari e contratti finanziari.
La nuova disciplina, entrata in vigore il 20 settembre 2013 per un periodo sperimentale di quattro anni, introduce alcune rilevanti novità rispetto a quanto precedentemente previsto dal D.lgs 28/2010 quali:
• l’introduzione della competenza territoriale per le mediazioni di cui all’art.2 del D.lgs 28/2010;
• la reintroduzione della condizione di procedibilità, che viene assolta anche in caso di mancato accordo al primo incontro, per un periodo quattro anni;
• l’assistenza obbligatoria degli avvocati nelle mediazioni che rientrano nelle materie oggetto della condizione di procedibilità; in caso contrario, le parti non potranno ebeficiare dei vantaggi previsti dal D.Lgs. n.28/2010 (condizione di procedibilità, esenzione fiscale dall’imposta di registro nel limite di € 50.000,00, possibilità di avvalersi del credito d’imposta, efficacia di titolo esecutivo del verbale in caso di raggiungimento dell’accordo);
• l’introduzione di un primo incontro informativo in cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione;
• l’efficacia esecutiva immediata dell’accordo nel caso in cui le parti siano assistite dagli avvocati, con la possibilità, negli altri casi, di ottenere l’efficacia esecutiva con la richiesta di omologala Presidente del Tribunale;
• la previsione dell’iscrizione di diritto degli Avvocati all’albo dei mediatori, se possiedono un’adeguata preparazione in materia di mediazione e garantiscono il mantenimento della stessa attraverso partecipazione a percorsi di aggiornamento teorico-pratici;
• la previsione che nessun compenso è dovuto all’Organismo di Mediazione in caso di mancato accordo al primo incontro; in tal caso saranno dovute solo le spese di avvio versate dal ricorrente e dalla parte invitata al deposito, rispettivamente, della domanda di mediazione e dell’atto di risposta;
• la previsione di un termine massimo di tre mesi per la durata complessiva del procedimento di mediazione.

Contatti
Avv. Annalisa Di Giulio – Tel.0773 672278 annalisa.digiulio@lt.camcom.it
Concetta Talora – Tel.0773 672304 mariaconcetta.talora@lt.camcom.it

Modello adesione al tentativo di mediazione (⇓)
Modello di domanda di mediazione (⇓)
Modello di domanda di mediazione con imprese assicuratrici (⇓)
Modello di domanda mediazione congiunta (⇓)
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