Verifica aggiornamento posizioni ex Albi e Ruoli

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Avvio verifica aggiornamento posizioni iscritte negli ex Albi e Ruoli

E’ scaduto il 30 settembre 2013 il termine per gli adempimenti di cui alle norme transitorie dei DD.MM. 26 ottobre 2011 per:

  1. l’aggiornamento delle posizioni RI/REA delle imprese attive ed iscritte agli ex albi e ruoli alla data del 12 maggio 2012, esercenti l’attività di agenti e rappresentanti, agenti di affari in mediazione, mediatori marittimi e spedizionieri;
  2. l’iscrizione nell’apposita sezione delle persone fisiche iscritte nel ruolo che non svolgevano attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012 (esclusi spedizionieri).

Il Ministero dello Sviluppo Economico con Circ. n. 3662/C del 10 ottobre 2013 ha chiarito che per quanto riguarda l’adempimento (n.1) dell’aggiornamento, il Registro Imprese, anche dopo il 30 settembre 2013, potrà continuare ad accettare le domande, seppur tardive, da parte dell’impresa, applicando la sanzione REA.
Diversamente, per quanto riguarda l’adempimento (n.2) dell’iscrizione nell’apposita sezione le persone fisiche iscritte al ruolo che non esercitavano attività e che non avessero adempiuto all’iscrizione nell’apposita sezione entro il termine del 30 settembre 2013, sono decadute definitivamente da tale facoltà. In ogni caso, essi potranno continuare a far valere la loro pregressa iscrizione all’albo/ruolo (entro il 12 maggio 2017 gli agenti e rappresentanti – entro il 12 maggio 2016 gli agenti d’affari in mediazione) per intraprendere l’attività.
Si rammenta altresì che tutti i soggetti (agenti, mediatori, mediatori marittimi) che cessino l’attività all’interno di un’impresa devono richiedere, a pena di decadenza, l’iscrizione nell’apposita sezione entro 90 giorni.
Poiché il Registro Imprese di Latina sta predisponendo, nei confronti delle imprese inadempienti, gli atti necessari per l’avvio del procedimento di inibizione di prosecuzione dell’attività, si consiglia di provvedere, seppur tardivamente, al deposito della pratica di aggiornamento.
Ove fosse disposto il divieto, qualora venisse successivamente disatteso, si applicheranno le sanzioni per esercizio abusivo dell’attività prevista dalla specifica normativa di settore.