Regolamento per la concessione di contributi

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Con determina commissariale n.1, del 4 gennaio 2008 si è provveduto ad approvare il Regolamento per la concessione di contributi al fine di concentrare le risorse camerali verso iniziative rilevanti per l’economia locale.

Attraverso una puntuale disciplina delle risorse, in termini di ammissione e di erogazione del contributo ed escludendo tutte la manifestazioni a carattere religioso e sociale che non hanno alcuna ricaduta sul sistema imprenditoriale locale, la Camera di Commercio di Latina ha cercato in tal modo di evitare la polverizzazione delle risorse con la concessione di contributi di modesta entità e concentrarle verso le iniziative di maggior rilievo, dando la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi duraturi di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale e preferendo quelle che siano impostate in collaborazione con Enti pubblici o con Associazioni di categoria ed escludendo quelle che rivestano interesse solo all’interno di Associazioni o Enti e che non siano aperte alle generalità dei soggetti interessati.
Si andranno a privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale, rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei, sostenendo prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune degli operatori e favorendo quelle avviate da gruppi di operatori associati anche temporaneamente fra loro, incentrate prioritariamente sulla qualificazione dell’immagine complessiva del territorio.
I destinatari delle agevolazioni camerali saranno soggetti pubblici e soggetti privati portatori di interessi generali non aventi come finalità la distribuzione di eventuali utili agli associati o ad altri soggetti attuatori dell’iniziativa; gruppi di operatori associati o consorziati, anche temporaneamente.
Le iniziative ammissibili al contributo sono quelle aventi finalità di sviluppo del sistema delle imprese e/o dell’economia provinciale; le stesse dovranno essere senza fini di lucro e non dovranno essere suscettibili di sfruttamento imprenditoriale diretto da parte del richiedente.