Registro Imprese. Rinvio dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019

1 Stella2 Stelle3 Stelle4 Stelle5 Stelle (2 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...

Deposito bilanciIl decreto legge 17 marzo 2020 n.18, in materia di contenimento della straordinaria emergenza sanitaria COVID-19, interviene sui termini di approvazione dei bilanci 2019 e sulle modalità di svolgimento delle assemblee societarie. Come emerge dalla relazione illustrativa, l’intervento del legislatore è finalizzato a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio. In particolare l’art.106 del decreto stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’art.2364, comma 2, c.c. e dall’art. 2478-bis, è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Le adunanze per l’approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020, prestando però attenzione al fatto che quest’anno tale data cade di domenica. Il successivo art.107 del medesimo decreto dispone altresì il differimento al 31 maggio dell’adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio 2019 anche per le Aziende speciali, le Istituzioni e i Consorzi di enti locali, senza peraltro modificare il termine di deposito del documento economico al Registro delle imprese che, al momento, rimane confermato nel 31 maggio.

l Il decreto interviene anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni volte a ridurre i raggruppamenti di persone. È stabilito, infatti, per tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.) le cooperative e le mutue assicuratrici che, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Tutte le società di capitali potranno inoltre prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Con specifico riferimento alle S.r.l., inoltre, viene ammesso che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie. Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.