R.E.A. – Repertorio Economico Amministrativo

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Un’impresa individuale con sede in provincia può essere iscritta unicamente al R.E.A.?
No, deve necessariamente iscriversi al Registro Imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
Nel R.E.A. possono essere iscritti solo soggetti collettivi diversi dalle società (rif. circolare ministeriale n. 3407/1997).

Devo aprire un’unità locale nel Comune di Roma, la sede legale è nel Comune di Latina; a quale CCIAA devo inviare la richiesta di apertura?
La comunicazione (modello UL) deve essere fatta alla CCIAA di Roma; sarà poi la CCIAA di Roma a comunicare con un protocollo intercamerale a  quella di Latina l’avvenuta apertura dell’unità locale.

Un’associazione non riconosciuta ha l’obbligo di iscrizione nel R.E.A.?
Il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) ha a suo tempo chiarito che i soli soggetti iscrivibili nel R.E.A. sono le “forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola con un oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa ecc.” .
Se ne deduce che possono essere iscritte nel Repertorio sole le associazioni che svolgono in via strumentale attività economiche, diverse dalle attività istituzionali (ad es. gestione di un bar, organizzazione di spettacoli); la denuncia d’iscrizione va presentata entro 30gg dall’avvio dell’attività; così come la cessazione deve avvenire entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività commerciale.

Vi è l’obbligo di denunciare l’apertura di due unità locali, nel caso di uffici ubicati presso lo stesso indirizzo ma cui sono stati attribuiti due numeri civici diversi?
Si considera U.L. “l’impianto o corpo d’impianti con ubicazione diversa da quella sede principale”; le indicazioni ministeriali precisano che la diversificazione dell’ubicazione va determinata nel caso in cui i locali siano “fisicamente e funzionalmente distinti”.
È quindi opportuno valutare queste precisazioni per procedere alle relative denunce al R.E.A.

Una società estera intende aprire una sede in provincia di Latina. So che è possibile aprire sia una sede secondaria che un’unità locale.
Qual è la differenza tra le due anche dal punto di vista operativo?
C’è l’obbligo di avvalersi di una forma piuttosto che dell’altra?

Le società costituite all’estero che stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono tenute all’iscrizione di dette sedi nel Registro delle imprese, in quanto soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali a norma dell’articolo 2506 del Codice civile.
L’iscrizione va richiesta entro 30 giorni dalla costituzione presso l’Ufficio competente in base all’ubicazione della sede secondaria con l’indicazione delle persone che la rappresentano stabilmente.

Le sedi secondarie corrispondono al concetto di natura fiscale riferito alle c.d. “stabili organizzazioni”, di cui all’art. 162 del T.U.I.R., definite quali “sedi fisse d’affari per mezzo delle quali l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”.
Dai casi di sede secondaria sopra specificati vanno distinti i cosiddetti “Uffici di rappresentanza” aperti in Italia da soggetti esteri, solitamente in funzione promozionale o ricognitiva del mercato interno. In tale caso, l’Ufficio non è considerato sede secondaria ma semplice unità locale, la cui istituzione è soggetta alla mera denuncia di iscrizione nel R.E.A. ai soli fini di pubblicità notizia.

Detta iscrizione è subordinata all’allegazione di un certificato rilasciato dall’Ente dello Stato d’origine che esercita le funzioni corrispondenti al Registro delle imprese in Italia, dal quale risultino i dati anagrafici ed i legali rappresentanti dell’impresa estera; detto documento va tradotto in italiano, con perizia giurata, da parte di perito del Tribunale o da Ufficio Diplomatico ubicato nello Stato estero (Ambasciata o Consolato).