NOVITA’ sull’obbligo di comunicare la PEC da parte delle imprese individuali

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La legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012, ai commi 1 e 2 dell’art. 5, ha disposto per le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane

l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a decorrere dal 20 dicembre 2012 e non più dal 20 ottobre 2012, come previsto dal D.L. n. 179/2012.
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 giugno 2013, e non più entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal D.L. n. 179/2012.

Cambiano anche i tempi di sospensione della domanda. L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l’indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
Si evidenzia, inoltre, che tale comunicazione è esente dall’imposta di bollo e da diritti di segreteria.