Novità introdotte dal D.M. 37/08
Le pratiche relative all’attività di installazione impianti, assoggettate alla disciplina della Denuncia di inizio attività, saranno soggette alla Dichiarazione di inizio attività di cui al novellato art. 19 della L. 241/90.
Ciò comporterà la necessità di produrre, ai fini dell’esercizio dell’attività citata una prima pratica (D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività), corredata delle certificazioni e delle attestazioni richieste, e, decorsi non meno di trenta giorni dalla presentazione di tale D.I.A., la necessità di produrre una seconda pratica (C.I.A. Comunicazione di Inizio Attività) sostituita dai consueti modelli del Registro delle Imprese o dell’Albo Artigiani, con la quale l’interessato darà comunicazione dell’effettivo inizio dell’attività oggetto della precedente Dichiarazione.
Soltanto in esito a tale ultima comunicazione e, quindi decorsi non meno di trenta giorni dalla precedente Dichiarazione (D.I.A.), l’impresa potrà legittimamente iniziare l’attività.