Mediazione

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Fino  alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 (al momento fissata al 31 luglio 2020, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020)  gli uffici di giustizia alternativa forniranno regolarmente  i loro servizi alle imprese ed ai consumatori in modalità telefonica e telematica, secondo le disposizioni adottate con determinazione dirigenziale n.173, del 20 maggio 2020:

  • le domande di mediazione potranno essere depositate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo legale@lt.legalmail.camcom.it ovvero in caso di impossibilità ad utilizzare il canale telematico a mezzo posta ordinaria , tramite raccomandata a.r spedita all’indirizzo della Camera di Commercio di Latina, via Umberto I, n.80;
  • gli incontri di mediazione si svolgeranno esclusivamente mediante collegamento da remoto attraverso la piattaforma GOOGLE – MEET o altra equivalente. Si precisa che, conformemente a quanto previsto dall’art.83, comma 20 bis, del D,L.n.18/2020 convertito in L.n,27/2020, l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale e all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi  in  modalità  telematica  è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati  delle  parti  con  firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28.

Conformemente a quanto previsto dal comma 21 del citato art.83, le udienze arbitrali potranno svolgersi oltre che da remoto, anche mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte nei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

Il servizio di Segreteria sarà raggiungibile con modalità telefonica o telematica, salvo casi del tutto eccezionali in cui potrà essere consentito l’accesso fisico dell’utenza previa prenotazione di appuntamento, ai recapiti sotto indicati:

e.mail mariaconcetta.talora@lt.camcom.it  annalisa.digiulio@lt.camcom.it

PEC: legale@lt.legalmail.camcom.it

tel. 0773 672278

 

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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28, il tradizionale procedimento di conciliazione ha trovato un’organica disciplina legislativa, assumendo la denominazione di “mediazione”. Più esattamente, con il termine “mediazione” si intende il procedimento con il quale, grazie all’intervento di un mediatore qualificato, indipendente, imparziale e neutrale, si cerca di individuare una soluzione amichevole ad un conflitto che oppone due o più parti. La mediazione si conclude con un atto negoziale cui si dà il nome di “conciliazione”. La conciliazione, dunque, è il fine cui tende l’attività di mediazione.

Quali vantaggi offre

  • Rapidità dei tempi di soluzione
  • Semplicità e informalità della procedura
  • Costi ridotti e predeterminati
  • Riservatezza della procedura

Quando si fa

Il ricorso alla procedura di mediazione, oltre che su base volontaria, è previsto:

  • su invito del giudice alle parti (mediazione delegata). Il giudice valutata la natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a rivolgersi ad un organismo di mediazione per tentare un componimento bonario della lite;
  • per la presenza di una clausola di mediazione in un contratto, Statuto o atto costitutivo di società (mediazione contrattuale)
  • quando la mediazione è condizione di procedibilità (mediazione obbligatoria). Nelle seguenti materie, espressamente elencate all’art.5, del D.Lgs.n.28/2010, è previsto un tentativo obbligatorio di mediazione, per le quali cioè, in caso di controversia, non è possibile adire immediatamente la giustizia ordinaria: diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Da marzo 2012 la condizione di procedibilità sarà estesa anche alla materia condominiale e alle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Come fare

La mediazione si avvia tramite il deposito di una domanda presso la Segreteria del Servizio, che provvederà a contattare l’altra parte e ad organizzare il primo incontro secondo le modalità stabilite nell’apposito Regolamento.

Pagamento diritti

Dal 1° luglio 2020 i pagamenti dovuti alla Camera di Commercio di Latina non potranno più essere eseguiti con bonifico bancario o bollettino di versamento su conto corrente postale, ma solo utilizzando il sistema PagoPA in attuazione dell’art. 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e del D.L. 179/2012, oltre alla possibilità di pagare direttamente o allo sportello tramite contanti o bancomat.
La modalità di pagamento PagoPa prevede l’emissione di un “Avviso di Pagamento” che l’Ufficio invierà, previa richiesta dell’interessato trasmessa via mail all’indirizzo mariaconcetta.talora@lt.camcom.it o roberto.percoco@lt.camcom.it L’avviso sarà pagabile attraverso i canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di Pagamento (PSP) come, ad esempio, le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, presso gli uffici postali oppure ancora da smartphone utilizzando la App Satispay.

Riferimenti normativi

Modulistica:

 

Contatti
Avv. Annalisa Di Giulio – tel. 0773 672278 annalisa.digiulio@lt.camcom.it
Concetta Talora – tel. 0773 672304 mariaconcetta.talora@lt.camcom.it
legale@lt.legalmail.camcom.it