Iscrizione PEC imprese individuali

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In relazione ad articoli di stampa apparsi il 26 Giugno 2013 su testate specializzate secondo i quali l’inosservanza del termine del 30 Giugno 2013 per l’iscrizione dell’indirizzo PEC delle imprese individuali sarebbe sanzionato ai sensi dell’art.2630 c.c., si fa presente che la notizia non è esatta.

In particolare si conferma che in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art.2630 c.c.,l’ufficio sospende la domanda fino ad integrazione della domanda stessa con l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni;trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata(art.5 D.L.18 Ottobre 2012,n.179). Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese,convertito con modificazioni dalla L.17 Dicembre.

Si ricorda che la PEC puo’ essere comunicata con la “pratica semplice”, utilizzabile tramite il sito www.registroimprese.it