Consorzi con attività esterna e Contratti di rete.-Deposito situazione patrimoniale.

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Deposito situazione patrimonialeEntro il 28 febbraio 2019, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018.
L’espressione “situazione patrimoniale” contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all’art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell’articolo 2615-bis C.C. alle “norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni”, il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
L’adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale né dell’elenco dei consorziati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia “2017-07-06” o la nuova tassonomia “2018-11-04.
La previgente Tassonomia 2017-07-06 potrà essere utilizzata fino al 28 febbraio 2019 per esercizi chiusi in data 31 dicembre 2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche dopo il 28 febbraio 2019 ma non oltre il 31 dicembre 2019 e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018.
Nel caso in cui il consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli amministratori devono, ai sensi dell’art. 13, commi 34 e 35, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L’assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese.
Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
Le stesse diposizioni valgono anche per i consorzi per l’internazionalizzazione, di cui all’art. 42 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012.
L’adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale o del bilancio di cui sopra sconta l’imposta di bollo virtuale di € 65,00, mentre i diritti di segreteria ammontano a € 62,70 per deposito telematico, a € 92,70 su supporto informatico.
Gli importi dei diritti di segreteria indicati sono quelli relativi al 2018, il “Decreto OIC 2019” dovrà definire la misura, per il 2019, della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Ai soggetti obbligati che omettano il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è di:

  • € 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l’adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;
  • € 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l’adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.

 

Con il contratto di rete più imprenditori puntano ad accrescere, individualmente e collettivamente, capacità innovativa e competitività. Gli stessi si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati per l’esercizio delle proprie attività o a scambiarsi informazioni o prestazioni industriali, commerciali, tecniche o tecnologiche o ancora a esercitare in comune aspetti al centro della propria impresa.
L’istituzione del fondo patrimoniale comune è facoltativa. Se lo si istruisce, nel programma di rete si devono indicare: misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi dei partecipanti; regole di gestione; possibilità che il conferimento avvenga con apporto di un patrimonio destinato. Si applicano, in questo caso, le disposizioni per il fondo patrimoniale dei consorzi con attività esterna (articoli 2614 e 2615 del Codice civile).
Pertanto, secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art.3, del D.L. n.5/2009, convertito dalla L. n.33/2009, se il contratto di rete prevede l’istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l’ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.
Pertanto, nel caso in cui l’esercizio chiuda al 31 dicembre 2018, entro il 28 febbraio 2019 dovrà essere depositata la situazione patrimoniale.
Nel caso la Rete sia dotata sia dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del Registro imprese, il deposito dovrà essere effettuato presso l’ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.
Nel caso, invece, la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese, il deposito dovrà essere effettuato sulla posizione dell’impresa di riferimento, presso l’ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell’impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.
La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.  L’adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.
Come per i consorzi con attività esterna, lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia “2017-07-06” o la nuova tassonomia “2018-11-04”.
La previgente Tassonomia 2017-07-06 potrà essere utilizzata fino al 28 febbraio 2019 per esercizi chiusi in data 31 dicembre 2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche dopo il 28 febbraio 2019 ma non oltre il 31 dicembre 2019 e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018.
L’adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale o del bilancio di cui sopra sconta l’imposta di bollo virtuale di € 65,00, mentre i diritti di segreteria ammontano a € 62,70 per deposito telematico, a € 92,70 su supporto informatico.
Gli importi dei diritti di segreteria indicati sono quelli relativi al 2018, il “Decreto OIC 2019” dovrà definire la misura, per il 2019 dovrà definire la misura, per il 2019, della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.