Comunicazione dell’indirizzo P.E.C. da parte del curatore, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore

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L’art. 1, comma 19, n.3, della Legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto, all’art. 17 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), il comma 2-bis nel quale si stabilisce che il curatore (nel fallimento), il commissario giudiziale (nel concordato preventivo),

  il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), entro dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell’iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Tale comunicazione – in vigore dal 1° gennaio 2013 – dovrà avvenire per via telematica mediante la Comunicazione Unica.
Si rammenta, infine, che l’adempimento è esente da imposta di bollo ed è soggetto a diritti di segreteria nella misura di € 10,00.