Accesso civico

Accesso Civico

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L’accesso civico, ai sensi dell’art.5, comma 1, del D.Lgs 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016 (FOIA), è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni a prescindere dal fatto che ne sia previsto o meno l’obbligo di pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente e senza che vi sia la  necessità di dimostrare l’esistenza di un interesse differenziato.
L’esercizio del diritto  di cui ai commi 1 e 2 (dati pubblicati sul sito e dati/documenti detenuti dalla PA) non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica o in forma cartacea.
L’istanza è indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza solo qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente sul sito nella Sezione Amministrazione trasparente.
Nel caso di accesso civico di cui al comma 2, l’istanza è presentata alternativamente:

  1. all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  2. all’Ufficio relazioni con il pubblico;
  3. al Responsabile della Trasparenza solo qualora il cittadino non conosca il settore che detiene gli atti richiesti.

Nei casi 1) e 2) l’istanza è indirizzata per conoscenza al Responsabile della Trasparenza.
Le risposte all’istanza di cui all’art.5, comma 2, saranno date direttamente al cittadino dall’Ufficio competente che detiene gli atti ed inviate per conoscenza anche al Responsabile della Trasparenza. Laddove gli elementi richiesti coinvolgano più uffici, il riscontro al cittadino sarà competenza di quello che detiene il provvedimento finale.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è di regola gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la riproduzione su altri supporti. Una volta effettuata la richiesta, la Pubblica Amministrazione dovrà rispondere sempre entro 30 giorni e, se vorrà negare le informazioni richieste, dovrà farlo  con “Provvedimento espresso e motivato”. In caso di diniego totale o parziale dell’acceso, si potrà presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione, che dovrà decidere con un provvedimento motivato entro il termine di venti giorni; in alternativa potrà rivolgersi, al difensore civico regionale.

Contatti
Responsabile della Trasparenza
Avv. Pietro Viscusi
Segretario Generale
c/o Segreteria generale – Tel. 0773 672241 Fax 0773 693003
cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it

Normativa di Riferimento

D.Lgs n.97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” (⇓)

Istanza accesso civico (⇓)