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Scadenza per l’aggiornamento delle posizioni agenti di commercio, mediatori e spedizionieri.

Il 30 settembre 2013 scade il nuovo termine per gli adempimenti stabiliti con i decreti ministeriali del 26 ottobre 2011, relativi all’aggiornamento delle posizioni di agente e rappresentante di commercio, mediatori e spedizionieri a seguito dell’abolizione dei rispettivi albi e ruoli.
Gli adempimenti riguardano le ditte individuali e le società in attività prima del 12 maggio 2012 e le persone fisiche non più in attività. In particolare:
 Le ditte individuali e le società che, alla data del 12 maggio 2012 risultano iscritte nei Ruoli e nell’Elenco soppressi, dovranno, entro il 30 settembre 2013, procedere all’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, inviando, per via telematica, un’apposita comunicazione contenente i dati aggiornati relativi alle sedi e/o unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività.
 Le persone fisiche iscritte nei Ruoli e nell’Elenco soppressi, che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgevano alcuna attività possono presentare – sempre entro il 30 settembre 2013 e sempre in modalità telematica – una richiesta di iscrizione nella Sezione speciale del REA, al fine di mantenere il requisito abilitante all’esercizio dell’attività.In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato si decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione. Tuttavia, l’iscrizione nel soppresso Ruolo costituirà requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività, nei 5 anni successivi all’entrata in vigore dei decreti (quindi sino al 12 maggio 2017).
Per le sole imprese individuali, l’applicativo STARWeb è stato implementato con una procedura semplificata.