Attività impiantistica (D.M. 37/2008)

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Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248, del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” ha modificato le disposizioni previste dalla Legge n. 46/1990 anche nell’ambito di applicazione e nei requisiti tecnico professionali, ma mantiene la procedura di contestuale presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della Legge n. 241/90 e della Comunicazione Unica presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
Le imprese che iniziano ad esercitare le attività di impiantistica devono inviare, il giorno stesso di inizio dell’attività, la S.C.I.A. ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990, unitamente alla Comunicazione Unica all’Ufficio del Registro delle Imprese e all’Albo Artigiani.

Ambito di applicazione
Il Decreto n. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Gli impianti sono classificati come segue:
1. Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (che in precedenza erano compresi tra gli impianti alla lettera b), nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere
2. Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
3. Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali
4. Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
5. Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
6. Impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
7. Impianti di protezione antincendio

Requisiti per lo svolgimento di attività impiantistiche
Requisiti tecnico professionali
Le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività di impiantistica se l’imprenditore individuale è in possesso dei requisiti professionali. Qualora il titolare o il legale rappresentante non sono in possesso dei requisiti professionali può essere nominato, con atto formale, un RESPONSABILE TECNICO. Il Decreto n. 37/2008 precisa che il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e che la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Nel caso di impresa ARTIGIANA, inoltre, si rammenta che ai sensi della LR 10/2007 articolo 9, l’imprenditore individuale/socio devono essere in possesso personalmente del requisito professionale.

Responsabile tecnico Incompatibilità
L’art. 3, comma 2, del DM n. 37/2008 prevede che il responsabile tecnico “svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa“. Tale previsione (fortemente innovativa rispetto alla previgente normativa) garantisce una maggiore responsabilizzazione della persona fisica in possesso dei requisiti che non potrà svolgere nessun’altra attività di carattere continuativo (sia essa imprenditoriale che professionale) nè tantomeno operare nell’ambito di più imprese.
Requisiti di onorabilità
La verifica riguarda il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s, i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi. I requisiti di onorabilità risultano provati qualora a carico dei detti soggetti non sussistano misure di sicurezza o di prevenzione e/o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.
La Camera di Commercio provvede ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Procedimento
Le imprese individuali o le società devono presentare il giorno stesso di inizio dell’attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica al Registro Imprese nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) utilizzando l’apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato nella SCIA da ciascuno dei soggetti interessati.
La Camera di Commercio valuta la presenza dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio di attività regolamentate ESCLUSIVAMENTE nel corso dell’istruttoria delle pratiche presentate al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani.

Contatti
Call Center – tel.0773 672200 callcenter@lt.legalmail.camcom.it

Responsabile del procedimento
Carla Drusin – Tel.0773 672235 carla.drusin@frlt.camcom.it

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