Attività di estetista

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La materia è regolamentata dalla L. 1/90. L’articolo 1 della L. 1/90 indica che l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenua zione degli inestetismi esistenti.

La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
L’attività di estetista era prima soggetta alla presentazione della DIA (art. 2 L. 1/90 a seguito della modifica apportata dagli articoli 78 e 85 del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010). Poi, a decorrere dal 31 luglio 2010, a seguito della riformulazione dell’art. 19 della legge 241/90, per effetto del disposto di cui all’art. 49, comma 4bis della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del DL 31 maggio 2010, n. 78, la “dichiarazione di inizio attività – DIA prevista dal comma 2, art.10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40” è stata sostituita dalla SCIA”.

Nomina del responsabile tecnico
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale, che potrà essere la persona del titolare, un socio partecipante, un collaboratore familiare o un dipendente (collaboratore o dipendente possono essere responsabili tecnici solo per le imprese iscritte al Registro delle Imprese).
Per l’iscrizione all’Albo artigiani occorre che il responsabile tecnico sia il titolare o un socio.
Nel caso di società, sarà possibile esercitare l’attività anche nel caso un solo socio sia in possesso dell’abilitazione professionale. Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di estetica ( art. 3, comma 1, L.1/90).
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 10 agosto 2011, prot. 0153578, prevede che la nomina del responsabile tecnico preposto alla singola localizzazione d’impresa esercente l’attività di estetista, pervenuta al REA tramite i l SUAP, deve risultare nella visura camerale e quindi essere certificabile.

Riconoscimento di qualifica
Con il decreto legislativo 147/2012 che ha abrogato l’art. 2 della L. 161/63 e in base ai chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare esplicativa n. 3656 del 12 settembre 2012, sono i Comuni, che in sede di avvio dell’attività, effettuano i controlli sul possesso dei requisiti da parte dell’estetista.

Inizio attività
Per denunciare l’inizio dell’attività, occorre inviare apposita pratica telematica tramite Comunica, contestualmente o successivamente alla presentazione della SCIA al Comune. In quest’ultimo caso, è opportuno inserire la SCIA e la ricevuta di presentazione, tra gli allegati della pratica telematica Comunica.
Si suggerisce, inoltre, di allegare alla pratica Comunica:
– attestato di qualificazione rilasciato da una scuola riconosciuta dalla Regione;
– attestato di specializzazione rilasciato da una scuola riconosciuta dalla Regione
– C2 storico rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Lavoro nel caso di sia svolta l’esperienza lavorativa;
– attestato rilasciato da una scuola riconosciuta dalla Regione al termine del percorso lavorativo.
I titoli per l’esercizio dell’attività professionale di acconciatore (attestati e diplomi) devono essere rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti .
Prima di procedere all’invio della SCIA al Comune è necessario verificare il possesso dei requisiti tecnici professionali in capo al titolare d’impresa ovvero in capo al responsabile tecnico secondo le indicazioni alternative, elencate nella tabella sottostante.

Requisiti tecnici professionali per l’esercizio dell’attività di estetista
I requisiti tecnici professionali per l’esercizio dell’attività di estetista si considerano conseguiti nei seguenti modi, in alternativa:

  • Corso Regionale di qualificazione di 1800 h + Corso di Specializzazione di 900 h frequentati presso Istituti riconosciuti dalla Regione;
  • Corso Regionale di qualificazione di 1800 h + 1 anno presso una impresa di estetista riconosciuta (non è preso in considerazione il partime) + esame finale teorico pratico;
  • Periodo lavorativo di 3 anni come dipendente qualificato a tempo pieno presso una impresa di estetista riconosciuta (va bene anche il CFL) + Corso di 300h con esame finale presso una scuola riconosciuta dalla Regione;
  • Apprendistato + 1 anno di lavoro qualificato a tempo pieno in un’impresa di estetica + 300 h di corso con esame finale;
  • Collaboratore familiare regolarmente iscritto presso un’impresa di estetista + 300h di corso con esame finale;
  • Essere stati titolare, socio o direttore di azienda per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini, regolarmente iscritta, prima dell’entrata in vigore della Legge 1/90;
  • Essere stati dipendenti di aziende del settore prima dell’entrata in vigore della Legge per un periodo non inferiore a 3 anni. Tale periodo va comprovato da idonea documentazione (libretto di lavoro, CUD o buste paga);
  • Avere avuto un rapporto di lavoro alle dipendenze i un un’impresa del settore nel periodo 85/90 (apprendistato, CFL, collaboratore o socio lavoratore) + Corso di formazione di 230h senza esame;
  • Qualifica professionale di mestiere affine parziale (estetista truccatore, estetista visagista, depilatore, manicure estetico, massaggiatore facciale, pedicure estetico) + Corso di 550h con esame finale.

Contatti
Carla Drusin – Tel.0773 672235 carla.drusin@frlt.camcom.it

Legge 4 gennaio 1990, n.1 (⇓)
Legge Regionale 13 gennaio 2001, n.33 (⇓)