Accordo tra Notariato e Camera di Commercio di Latina

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protocollo-intesa-notai-cciaaNella sede del Consiglio notarile di Latina è stato sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo d’intesa tra il Notariato e la Camera di Commercio di Latina con gli attori GiovanniBattista Viscogliosi, presidente dei Notai pontini, e per l’Ente camerale il dott. Spagnoli, Vice Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese.
L’art. 20, comma 7-bis, della Legge n.116 del 2014, di conversione del Decreto Legge n.91/2014, ha stabilito che: «Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all’avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all’attività dell’impresa, quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all’iscrizione immediata dell’atto. L’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto. Resta ferma la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni».
A tal riguardo il MSE, con Circolare n.3673/C, del 19 settembre 2014, ha fornito una prima interpretazione della norma, chiarendo che il Conservatore del Registro Imprese procede all’iscrizione immediata degli atti, previa istruttoria limitata a controllare soltanto: la regolarità della sottoscrizione della domanda e dei file allegati; la competenza territoriale e l’iscrizione presso il Registro Imprese di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del competente Ministero saranno continuati i controlli formali, sospendendo o eventualmente rifiutando le istanze che presentano errate o incomplete compilazioni della distinta della pratica telematica, per la mancata allegazione degli atti o illeggibilità degli stessi, per la mancata osservanza delle modalità di trasmissione degli allegati in termini di formato tecnico PDF/A (D.P.C.M. 10 dicembre 2008) o per macato versamento dei diritti di segreteria e bolli.