Workshop Athena 2013

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Sportello servizi di regolazione del mercato (contrattaualistica e giustizia aleternativa) aperto durante la manifestazione.

 Tra le novità dell’XI edizione di ATHENA, il workshop sull’imprenditoria femminile organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Latina, in programma dal 29 novembre al 1° dicembre p.v., presso il polo fieristico provinciale Expo Ex Rossi Sud (S.R. Via dei Monti Lepini km.54,100 Latina), sarà allestito un punto informativo sulla Regolazione del mercato e la Giustizia alternativa servizi gestiti dalla Camera di Commercio.
Si potranno chiedere chiarimenti, informazioni, materiale e indicazioni in materia di giustizia alternativa (arbitrato, mediazione, conciliazione) e contrattualistica (predisposizione contratti tipo, verifica clausole vessatorie).
Il punto informativa sarà operativo venerdì 29 novembre dalle ore 11,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00, sabato 30 dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 20,00 e domenica 1° dicembre dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 20,00.
Con la riforma delle Camere di commercio attuata con la Legge 580/93 e successive modifiche, riveste particolare importanza l’attribuzione agli Enti camerali di funzioni di regolazione del mercato. Si tratta di funzioni il cui obiettivo è quello di tutelare sia gli interessi del sistema imprenditoriale, sia quelli dei consumatori, assicurando ai mercati l’osservanza di regole di correttezza riconoscibili ed accettate, in modo da garantire un equilibrio di rapporti e di diritti tra le varie forze economiche e sociali.
I mezzi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (in particolare mediazione ed arbitrato) offrono numerosi vantaggi, tra cui l’economicità, la rapidità, la riservatezza, la specifica competenza dei mediatori e degli arbitri, il mantenimento dei rapporti tra le parti anche dopo la risoluzione della lite, la garanzia di correttezza e trasparenza del procedimento.
La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La conciliazione è la composizione della controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
Le nuove procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti in un apposito Registro, tenuto dal Ministero della Giustizia.
La mediazione obbligatoria, venuta meno con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 272/2012, che aveva dichiarato illegittimo l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 per eccesso di delega, è stata reintrodotta dalla legge 98/2013, di conversione del “decreto fare”.
L’obbligatorietà è stata confermata per tutte le materie elencate nel D.Lgs 28/10, ad eccezione di quella relativa alla responsabilità per danni da circolazione stradale; pertanto dal 20 settembre 2013, per un periodo sperimentale di quattro anni, prima di esercitare l’azione giudiziaria, dovrà essere obbligatoriamente esperito il tentativo di mediazione nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Il tentativo di mediazione, che può essere disposto dal giudice anche in sede di appello, può essere esperito altresì con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte oppure quando previsto da clausola contrattuale o statutaria.
La nuova disciplina ha introdotto rilevanti novità: le parti devono obbligatoriamente essere assistite da un avvocato nel corso di tutta la procedura di mediazione e il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo.
E’ stato inoltre previsto un incontro preliminare in cui le parti, davanti al mediatore, verificano con gli avvocati se sussistono o meno le condizioni per procedere utilmente alla mediazione e se tale incontro si conclude senza accordo, nessun compenso è dovuto all’organismo di mediazione, ad eccezione delle spese di avvio, dovute da entrambe le parti, pari ad € 40,00 + iva.

Per informazioni:
Avv. Annalisa Di Giulio – sig.ra Concetta Talora
Tel.0773/672278 – 672304
annalisa.digiulio@lt.camcom.it
mariaconcetta.talora@lt.camcom.it