Le novità su Srl semplificate e start-up innovative.
Il Decreto Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 28 giugno, è intervenuto introducendo modifiche anche sulla disciplina relativa alle Srl semplificate e sul fronte delle start-up innovative, rispettivamente:
• abolendo il limite di 35 anni di età per la creazione delle c.d. Srls
• abrogando le srl a capitale ridotto (Srlcr)
• semplificando e ampliando i requisiti per l’accesso al regime di agevolazioni.
Srl semplificata
La modifca introdotta trasforma la Srl semplificata nell’unica forma societaria di Srl a un euro, ereditando ed accorpando le agevolazioni previste, ma non più riservate, agli under 35: viene, infatti, abolito il limite d’età pervisto ed esteso a tutti gli imprenditori (di qualsiasi età) l’obbligo di scegliere gli amministratori fra i soci e gli obblighi di vigilanza del Consiglio Nazionale del Notariato.
Dal 28 giugno, inoltre, diventano Srls anche le Srlcr (società a responsabilità limitata a capitale ridotto) già iscritte al Registro Imprese. Infatti, benchè siano state abrogate le Srlcr, viene espressamente sollecitato un accordo fra Ministero dell’Economia e ABI per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata.
Start-up innovative
Tra i requisiti richiesti dalla normativa affinchè le start-up innovative possano sfruttare determinate, previste, agevolazioni fiscali, normative, contributive e contrattuali vengono implementate tali modifiche:
• Compagine sociale
Abolita la lettera a), comma 2, dell’articolo 25 del Decreto Legge n. 179/2012, nei primi 24 mesi anche le società di capitali possono diventare start-up innovative (non più solo le persone fisiche).
• Spese di Ricerca&Sviluppo
Modificata la lettera h), comma 2, dell’articolo 25 del Decreto Legge n. 179/2012, diminuisce al 15%, dal precedente 20%, la percentuale necessaria di investimento in ricerca e sviluppo.
• Lavoro altamente qualificato
Modificata al punto 2 la lettera h), comma 2, dell’articolo 25 del Decreto Legge n. 179/2012, sostituito dalla presenza, fra dipendenti o collaboratori, di almeno 2/3 di personale in possesso di laurea magistrale
(prima: il requisito prevedeva almeno 1/3 di dipendenti o collaboratori tenuti a possedere un dottorato di ricerca o laureati con almeno tre anni di ricerca)
Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76
1. Disposizioni in materia di giovani – Titolo I
2. Disposizioni in materia di rapporti di lavoro – Titolo II
3. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e altre misure urgenti – Titolo III