Diritto Annuo 2012 proroga al 9 luglio 2012

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Diritto Annuo 2012 proroga al 9 luglio 2012 per le persone fisiche ed i soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore. Resta al 18 giugno il termine ultimo per il ravvedimento operoso 2011. 

Il termine per il pagamento del diritto annuale è prorogato al 9 luglio 2012 senza alcuna maggiorazione oppure al 20 agosto 2012 applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo sull’importo dovuto già arrotondato (anche in ipotesi di compensazione di crediti).
Beneficiano della proroga tutte le persone fisiche ed i soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto del MEF. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 15, 115 e 116 del T.U. delle imposte dei redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni ed imprese con i requisiti indicati precedentemente (DPCM 6 giugno 2012).
Resta fermo invece al 18 giugno 2012 il termine ultimo per avvalersi del ravvedimento operoso per coloro i quali non abbiano versato il tributo camerale entro il 16 giugno 2011. Si ricorda, infatti, che il ravvedimento lungo è valido se fatto entro un anno dalla violazione, pertanto, le imprese iscritte in corso d’anno dovranno conteggiare il termine dalla data della presentazione della domanda di iscrizione/annotazione al Registro delle Imprese.