Certificati del Registro Imprese

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“Legge di stabilità 2012, ha previsto che dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati”

L’art. 15, comma 1 della Legge n. 183 del 12.11.201, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2012), ha previsto che dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, invece, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47, del DPR 445/2000.

Pertanto, i certificati rilasciati agli sportelli camerali, in applicazione della citata normativa, riportano la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi””Si informa che a partire dal 1° gennaio 2012, in seguito all’applicazione dei nuovi piani di controllo, per le operazioni di imbottigliamento non va richiesto il parere di conformità ma, così come risulta dal modello allegato”