Il Regolamento recante criteri per l’esecuzione dei controli metrologci successivi sui contatori dell’acqua e sui contatori di calore, emanato ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) ed approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 155, del 30 ottobre 2013, stabilisce che i contatori dell’acqua e di calore, definiti rispettivamente agli allegati MI-001 e MI-004 del D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 22 ed intesi, i primi, come strumenti intesi “a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d’acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale o di industria leggera, che passa attraverso il trasduttore di misurazione” (art. 2 c.1 lettera d), ed i secondi come strumenti destinati “a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, è assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di calore” (art. 2 c.1 lettera e), devono essere sottoposti a verificazione periodica da parte di organismi riconosciuti da Unioncamere.
L’art. 12 di tale decreto stabilisce gli obblighi a carico dei titolari dei contatori dell’acqua e di calore – siano essi persone fisiche o giuridiche titolari della proprietà di detti contatori o che, ad altro titolo, abbiano la responsabilità dell’attività di misura – soggetti all’obbligo di verificazione periodica. Essi devono, pertanto:
- comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio competente e all’Unioncamere la data di inizio e di fine dell’utilizzo del contatore, dell’acqua o di calore, e gli altri elementi previsti dall’art.13, comma 2, indicandone l’eventuale uso temporaneo, riportando le informazioni richieste nell’allegato II del decreto;
- garantire il corretto funzionamento dei contatori conservandone la documentazione a corredo e il relativo libretto metrologico;
- mantenere l’integrità dell’etichetta apposta in sede di verificazione periodica e di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- curare l’integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l’applicazione al riparatore.
Controlli successivi
I controlli successivi a cui sono sottoposti i contatori dell’acqua e di calore sono:
- verificazione periodica;
- controlli metrologici casuali.
Verificazione periodica
La periodicità della verificazione periodica è la seguente:
Contatori dell’acqua:
– meccanici entro 10 anni
– statici e venturi metrici entro 13 anni.
Contatori di calore:
– Contatori di calore con portata Qp fino a 3mᶟ/h
Ø con sensore di flusso meccanico entro 6 anni
Ø con sensore di flusso statico entro 9 anni
– Contatori di calore con portata Qp superiore a 3mᶟ/h
Ø con sensore di flusso meccanico entro 5 anni
Ø con sensore di flusso statico entro 8 anni
Le periodicità di cui sopra decorrono dall’anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare. In sede di prima applicazione l’obbligo è differito di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto citato (23 gennaio 2014).
Controlli metrologici casuali
I controlli metrologici casuali sui contatori dell’acqua e di calore sono effettuati, ad intervalli casuali e senza preavviso, dalle Camere di Commercio, alle quali compete anche la vigilanza sugli strumenti in servizio.
Normativa di riferimento
Decreto 30 ottobre 2013, n.155 (G.U. n. 5 dell’8.01.2014) – Regolamento recante criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell’acqua e sui contatori di calore, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)
Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.22, Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura
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