Respinti anche i ricorsi di Assomercati e ABI

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http://www.cameradicommerciolatina.it/images/M_images/logo_cam_comm.latina.jpg Il TAR Latina, con le sentenze n. 1017 e 1018 pubblicate oggi 29 ottobre, non ha accolto i ricorsi proposti rispettivamente da Assomercati (difesi dal prof. D’Alessio e dagli avv. Addessi e Lirosi) e Associazione Bancaria Italiana (assistita dal prof. Nigro) avverso la procedura di rinnovo del Consiglio Camerale di Latina.
Il ricorso di Assomercati tendeva ad annullare l’intera procedura che ha condotto alla costituzione dei nuovi organi camerali, con conseguente ritorno al commissariamento, ritenendo fosse illegittima la mancata previsione tra i settori economici rappresentati in Consiglio della rappresentanza (quale settore di rilevante interesse) del “commercio all’ingrosso di ortofrutta”, contemplata nella precedente composizione consiliare. Nel rinnovo, infatti, era stato individuato quale settore di rilevante interesse il “chimico-farmaceutico” poi assegnato a Confindustria.

Al giudizio partecipavano anche (difese dall’avv. Scafetta) Confindustria, Confcommercio e CNA che, tra l’altro, eccepivano che non fosse stato notificato il ricorso ai neo nominati Consiglieri camerali quali litisconsorti necessari, i quali sarebbero stati lesi dall’annullamento della loro nomina regionale.

Accolta l’eccezione, il Collegio assegnava alla ricorrente Assomercati un termine perentorio di 45 giorni per procedere all’integrazione del contraddittorio. Termine che non veniva rispettato, al punto che all’udienza del 8 ottobre il TAR rilevava che alcune notifiche non erano state effettuate o andate a buon fine. Ciò ha reso doverosa l’attuale sentenza n. 1017 dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso di Assomercati, che vedeva così svanire la possibilità di una valutazione nel merito.

Diversamente, l’ABI ricorreva per essere stata esclusa dalla procedura per non aver designato il proprio rappresentante nel termine di 10 giorni previsto dal D.M. 501/1996 e assegnato dalla Regione alle associazioni concorrenti.

Nel ricorso, a torto l’ABI aveva censurato l’operato della Regione asserendo fosse ordinatoria la natura del termine.  Il TAR, invece, parimenti a come già aveva deciso nella sentenza n. 567/2009 di rigetto del ricorso di Confartigianato, ha accolto nuovamente la tesi sostenuta dalla difesa camerale affidata all’avv. Salvatore Scafetta, da sempre favorevole alla perentorietà del termine, considerato che detto termine,  previsto a carico delle associazioni di categoria, risulta finalizzato a tutelare l’interesse pubblico alla speditezza del procedimento di rinnovo del Consiglio.

“Ancora una volta – sottolinea il Presidente della Camera di Commercio Vincenzo Zottola – le sentenze del TAR confermano come la procedura di rinnovo del Consiglio Camerale fosse pianamente legittima e mirata ad una celere ripresa delle attività dell’ente, da troppo tempo rallentate a causa del lungo commissariamento. Oggi, la Camera gode di organi rappresentativi coesi, che stanno operando con massima efficienza, fronteggiando al meglio la crisi con progettualità attente alle necessità del territorio e del mondo imprenditoriale ed occupazionale.

Spiace tuttavia prendere atto dell’esclusione, dopo anni, sia della Confartigianato che dell’ABI dalla compagine consiliare, ma non può negarsi che il decreto regionale impugnato avesse esplicitato chiaramente la comminatoria di esclusione per le designazioni tardive in cui, purtroppo, sono incorse le due associazioni”.