Con la legge 69 del 18 giugno 2009 sono state attuate alcune rilevanti modifiche della Legge 241 del 1990. In particolare è stato modificato l’art. 19 in tema di dichiarazione di attività dando la possibilità, per l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di iniziare l’attività dalla data di presentazione della DIA all’amministrazione competente. Ne consegue che per le attività soggette a verifica: impiantisti, facchinaggio, pulizia, autoriparatori è sufficiente la sola dichiarazione di inizio attività (DIA).
Per il Registro Imprese la DIA dovrà essere allegata ai modelli ministeriali (I1/I2/S5/UL)
Per le imprese artigiane la DIA dovrà essere sempre presentata alla CPA/Camera di Commercio di LATINA
Ulteriori informazioni sono disponibili in modulistica.