Sottoprodotti, Elenchi pubblici: chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente

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SottoprodottiIl Ministero dell’Ambiente ha trasmesso ad Unioncamere la nota n.7619 del 30 maggio 2017 contenente alcuni chiarimenti in merito al Decreto 13 ottobre 2016 n. 264 recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e come rifiuti.
L’articolo 4 del Decreto 264/2016 prevede l’istituzione da parte delle Camere di Commercio di un elenco accessibile per via telematica al quale possono iscriversi i produttori ed utilizzatori di sottoprodotti. Al riguardo la circolare ribadisce che l’iscrizione non è obbligatoria, in quanto frutto di un’azione volontaria da parte delle imprese ed è priva di carattere probatorio in merito alla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per la qualifica di sottoprodotto. L’elenco rappresenta piuttosto uno strumento di trasparenza e di conoscenza, volto a facilitare gli scambi dei sottoprodotti, così come affermato dall’articolo 10, comma 1.
A tal proposito,  a partire dal 12 giugno sarà attiva sul sito www.elencosottoprodotti.it, l’applicazione realizzata da Ecocerved che consentirà direttamente, per via telematica, l’iscrizione delle imprese agli elenchi sottoprodotti, senza alcun impegno operativo in capo alle Camere di Commercio. Tali elenchi, accessibili unitariamente dal sito, potranno essere consultati dall’area pubblica del sito www.elencosottoprodotti.it , secondo parametri di ricerca territoriali, per tipologia di utente (produttore – utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/ riutilizzo.
Le imprese, operando sulla propria scrivania telematica in un’area riservata del sito, potranno procedere all’iscrzione negli elenchi indicando:

  1. le unità locali (impianti) che si intendono iscrivere: ogni impresa può iscrivere più unità locali, laddove l’attività di produzione o riutilizzo avvenga in più impianti. Con una sola pratica l’impresa potrà iscrivere più unità locali;
  2. la qualifica (produttore o utilizzatore): nel caso l’unità locale sia nel contempo produttore e riutilizzatore, deve essere indicata due volte;
  3. per ogni sottoprodotto dovranno indicare:
  • l’attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato;
  • il nome commerciale del sottoprodotto: il sistema consentirà di verificare i nomi dei sottoprodotti che altri utenti hanno inserito, associandoli alla medesima attività di provenienza oriutilizzo. Non esiste una codifica standard;
  • descrizione del sottoprodotto.

L’impresa potrà anche allegare eventuali documenti (es. certificazioni). La procedura sarà telematica e con accesso con firma digitale del legale rappresentante o comunque di persona titolare di poteri nell’impresa, la cui qualifica viene validata mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese; la procedura consentirà all’utente l’iscrizione negli elenchi, senza oneri e senza alcuna istruttoria.

In merito alla vidimazione delle schede tecniche di cui all’articolo 5, comma 6 del Decreto, il Ministero precisa che qualora l’operatore scelga di avvalersene come strumento probatorio ai fini della caratterizzazione dei sottoprodotti, queste devono essere vidimate presso la Camera di Commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152: ciò significa che la vidimazione delle schede sconta il diritto di segreteria previsto per i registri di carico e scarico, mentre non potranno essere richiesti ulteriori oneri connessi all’attività. Le schede tecniche presentate alla vidimazione non dovranno essere già compilate, ma devono contenere i soli dati anagrafici dell’impresa ed i riferimenti dell’impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell’autorizzazione.

Gli utenti potranno rivolgere le proprie richieste in merito al funzionamento del sistema direttamente al servizio assistenza info@elencosottoprodotti.it oppure assistenza@elencosottoprodotti.it