Attività di SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
(ex REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO)
Dal 4 luglio 2006 il Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) è stato soppresso, come previsto dall’art.3 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (Decreto Bersani), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.153 in pari data, convertito con la Legge 4 agosto 2006, n.248 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.186 dell’11 agosto 2006 – Supplemento Ordinario n.183).
Di conseguenza, chi intende avviare un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovrà documentare, direttamente al Comune competente, il possesso e la validità dei requisiti soggettivi, professionali, morali ed igienico-sanitari da parte dei soggetti deputati all’esercizio dell’attività (il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante della società o di un suo delegato), richiesti dalla Legge n.287 del 25 agosto 1991 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.206, del 3 settembre 1991).
Il Decreto Legislativo n.59, del 26 marzo 2010 (pubblicato sulla G.U. n.94 del 23 aprile 2010 – Suppl. Ord. n.75), recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, entrato in vigore l’8 maggio 2010, ha previsto sostanziali modifiche anche nel settore della Somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio (sia in sede fissa che in forma ambulante).
Successivamente, il D. Lgs. n.59/2010 è stato integrato e modificato dal Decreto Legislativo n.147, del 6 agosto 2012 (pubblicato sulla G.U. n.202 del 30 agosto 2012 – Suppl. Ord. n.177), in vigore dal 14 settembre 2012, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”.
VISURE E CERTIFICATI per gli iscritti nell’ex R.E.C. Fino al 3 luglio 2006
La visura R.E.C. è il documento che riporta i dati principali dei soggetti (persone fisiche, società) iscritti nel Registro Esercenti il Commercio (data e numero iscrizione R.E.C., dati anagrafici del soggetto iscritto, abilitazione ottenuta e il requisito professionale dimostrato per conseguire l´abilitazione).
Il rilascio della visura è possibile anche per i soggetti iscritti sulla base della precedente normativa sul commercio (Legge n. 426/71, abrogata dal decreto legislativo n.114/98) per le attività di commercio al minuto e all´ingrosso e per la gestione di strutture ricettive turistiche (Legge n. 217/83 abrogata dalla legge n. 135/2001).
Si richiede direttamente allo sportello dell’Ufficio Albi e Ruoli.
Il diritto di segreteria per il rilascio della visura ammonta a € 3,00, pagabili allo sportello o su c/c postale 12036042 intestato alla Camera di Commercio di Latina, indicando nella causale: richiesta visura REC.
Se il pagamento del diritto di segreteria avviene su c/c postale, il richiedente dovrà allegare l’attestazione di versamento ad una richiesta scritta, corredata da fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Il certificato R.E.C. è il documento in cui la Camera di Commercio dichiara l´iscrizione di un soggetto (persona fisica, società) nel Registro Esercenti il Commercio specificando: data e numero iscrizione R.E.C., dati anagrafici del soggetto iscritto, abilitazione ottenuta e il requisito professionale dimostrato per conseguire l´abilitazione. Come per la visura, il rilascio del certificato è possibile anche per i soggetti iscritti sulla base della precedente normativa sul commercio (legge n. 426/71, abrogata dal decreto legislativo n. 114/98) per le attività di commercio al minuto e all´ingrosso e per la gestione di strutture ricettive turistiche (legge n. 217/83 abrogata dalla legge n. 135/2001).
Si richiede direttamente allo sportello dell’Ufficio Albi e Ruoli.
Il costo per il rilascio del certificato ammonta a € 5,00 quale diritto di segreteria ed € 16,00 per imposta di bollo ogni 100 righe di scrittura del certificato, pagabile allo sportello o su c/c postale 12036042 intestato alla Camera di Commercio di Latina.
Il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio ha validità di 6 (sei) mesi.
Le visure e i certificati rilasciati per l´iscrizione in un registro, ruolo o albo riportano i dati o dichiarano i dati relativi alle abilitazioni professionali conseguite da un soggetto.
Non sempre a questa iscrizione corrisponde lo svolgimento dell´attività per la quale il soggetto ha conseguito l´abilitazione.
Solo la denuncia/domanda di iscrizione all´Albo imprese artigiane e/o al Registro delle Imprese/R.E.A. a cui il soggetto dichiari l´inizio attività prova lo svolgimento della stessa.
- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n.59 (G.U. n. 94 del 23 aprile 2010 – S.O. n. 75)- “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, in vigore dall’8 maggio 2010, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n.147 (G.U. n. 202 del 30 agosto 2012 – S.O. n.177) – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, in vigore dal 14 settembre 2012.
- DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n.147 (G.U. n. 202 del 30 agosto 2012 – S.O. n.177) – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, in vigore dal 14 settembre 2012.
Contatti
Comito Anna Maria – Tel. 0773 672228 annamaria.comito@lt.camcom.it
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