Scadenza pagamento diritto annuale

1 Stella2 Stelle3 Stelle4 Stelle5 Stelle (Nessun voto)
Loading...

Diritto annuale calcoloAi sensi dell’art. 8 del D.M. 359/2001, il diritto dovuto dai contribuenti è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, se per quest’anno il termine suddetto cade il 20 agosto 2018, con la maggiorazione dello 0,40%, anche il diritto annuale potrà essere pagato con la maggiorazione suddetta entro la medesima scadenza.
Il termine senza la maggiorazione dello 0,40% per le imprese che approvano il bilancio entro 4mesi e non hanno esercizio a cavallo di anno, quest’anno dal 30 giugno è stato spostato da 30 giugno (sabato) al 2 luglio 2018 (primo giorno feriale successivo) mentre il termine con la maggiorazione dello 0,40% da effettuarsi entro i 30gg successivi alla scadenza ordinaria per le imprese che approvano il bilancio entro 4 mesi e non hanno esercizio a cavallo di anno, quest’anno dal 1° agosto al 20 agosto 2018.
Entro un anno dalla violazione, ovvero un anno dalla scadenza del tributo senza la maggiorazione dello 0,40%, è inoltre possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso al 6% per sanare violazioni riferite all’anno 2017.
Pertanto i soggetti che nel 2017, in quanto titolari di reddito di impresa, potevano pagare il diritto annuale 2017 senza maggiorazione dello 0.40% entro il 20 luglio 2017, potranno ancora usufruire del ravvedimento entro il 20 luglio 2018.