Sanzioni amministrative

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Alla Camera di Commercio sono attribuite le competenze relative all’esame delle violazioni accertate dagli organi preposti (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Registro Imprese, ecc.) e per le quali non è stato effettuato dagli interessati il pagamento liberatorio previsto dalla Legge 24.11.81 n. 689.

La Camera di Commercio è competente a ricevere il verbale di accertamento sanzionatorio per le violazioni accertate nelle seguenti materie:

  • Registro Imprese
  • REA
  • Disciplina degli Albi e dei Ruoli
  • Impiantistica
  • Informazioni al consumatore (D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo)
  • Sicurezza dei prodotti (giocattoli, materiale elettrico, tessili)
  • Autovetture nuove: risparmio carburante ed emissioni CO2
  • Servizio metrico

Cosa fare quando si riceve un verbale di accertamento sanzionatorio:

Quando un cittadino, persona fisica, riceve un verbale di contestazione può:

  1. Pagare la sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale
    oppure
  2. Presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio – Ufficio Sanzioni chiedendo, se vuole, di essere ascoltato (audizione).

Come presentare lo scritto difensivo e la richiesta di audizione

Se il cittadino vuole contestare il verbale di violazione può presentare uno scritto difensivo  (dettagliatamente ed adeguatamente motivato), corredato o meno da una richiesta di audizione. Lo scritto difensivo e la richiesta di audizione devono pervenire all’Ufficio Sanzioni entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale.

 La richiesta di audizione e lo scritto difensivo devono essere presentati al Settore Sanzioni Vigilanza sul Mercato secondo una delle seguenti modalità:

  • consegnati a mano allo sportello
  • spediti via posta con raccomandata RR

Cosa fare quando si riceve un  verbale di sequestro

La notifica di un verbale di accertamento sanzionatorio può essere accompagnata dal sequestro della merce o delle attrezzature. I beni sequestrati non possono essere utilizzati perché sono a disposizione dell’Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è reato. L’Ufficio Sanzioni riceve le opposizioni ai verbali di sequestro elevati nelle materie di sua competenza. L’opposizione può essere presentata, in carta semplice, in qualunque momento con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi. Se l’opposizione è accolta, l’ufficio dispone con ordinanza il dissequestro; quando l’opposizione è respinta, il sequestro cessa di avere efficacia se l’ufficio non  dispone la confisca della merce o delle attrezzature entro sei mesi dal verbale di sequestro.
Contro l’ordinanza di confisca si può fare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale civile competente per territorio.

IMPORTANTE: IL PAGAMENTO DEL VERBALE ENTRO 60 GIORNI ESTINGUE IL PROCEDIMENTO.
Se il verbale è stato emesso anche a carico della persona giuridica responsabile in solido, il pagamento liberatorio effettuato nei termini dal responsabile in solido determina l’estinzione della sanzione a anche a carico della persona fisica, obbligato in via principale. Quando il trasgressore o l’obbligato in solido non effettuano il prescritto pagamento liberatorio, dopo 60 giorni lo stesso verbale  viene inoltrato con un rapporto alla Camera di Commercio –  Ufficio Sanzioni. L’ufficio esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l’interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e alla fine emette una ordinanza:

  1. Di ingiunzione con l’indicazione della somma imputata da pagare
    oppure
  2. Di archiviazione che estingue l’intero procedimento

Cosa fare quando si riceve un’ordinanza ingiuntiva di pagamento

L’ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l’obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica . Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dall’obbligato e li libera entrambi. E’ ammesso ricorso entro il termine previsto per il pagamento davanti al Giudice di Pace o al Tribunale, competenti per territorio. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il giudice disponga diversamente.

Pagamento rateale dell’ordinanza ingiuntiva

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con domanda in carta semplice, il pagamento rateale dell’ordinanza (da 3 a 30 rate come previsto dall’art. 26 della Legge 689/81). L’ufficio valuterà la richiesta che dovrà essere presentata all’Ufficio Sanzioni  secondo una delle seguenti modalità:

  •  consegnata a mano
  • spedita via posta con raccomandata RR

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.

Procedura di esecuzione coattiva

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza ingiuntiva, la Camera di Commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute iscrivendo a ruoli i soggetti debitori e trasmettendolo al Concessionario per la riscossione. L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.

Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa. L’omesso pagamento comporta l’attivazione della procedura di espropriazione forzata.

Contatti
Maria Nasi Tel.0773 672303 maria.nasi@lt.camcom.it
Massimiliano Colazingari Tel. 0773 672297 massimiliano.colazingari@lt.camcom.it