Ruolo conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea (Taxi – Noleggio con conducente NCC)

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INFORMATIVA

Sono autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

  • Il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natanti e veicoli a trazione animale (il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio ovvero l’inizio del servizio, avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale);
  • Il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natanti e veicoli a trazione animale (il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio avvengono all’interno del territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse).

(NOTA – Sono considerati NATANTI: a) le unità di diporto a remi; b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri,misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c) ogni unità da diporto di cui alle lettere a) e b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne (art. 13, comma 1, legge n. 50/1971). Il Ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea nelle acque di navigazione interna è articolato nelle possibili seguenti sezioni: sezione conducenti addetti al servizio di taxi effettuato con natante a motore; sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a motore; sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a remi; sezione conducenti addetti al servizio di rimorchio di persone munite sci acquatici effettuato per conto terzi; sezione noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo.)

La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso. La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto: il rilascio di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi; il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio. E’  ammesso, invece: il rilascio di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio; il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

Presso ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura è istituito un ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere effettuati con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale.

NORMATIVA

LEGGE 15 gennaio 1992, n.21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” – Testo modificato ai sensi del Decreto Legge n.207 del 30 dicembre 2008, e dalla Legge n.14 del 27 febbraio 2009) (⇓)

L.R. 26 Ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’approvazione dei regolamenti comunali relativi all’esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21″ (⇓)

LEGGE REGIONALE n.58 del 26 ottobre 1993 (B.U.R.L. n.31, del 10 novembre 1993) “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21”.- Testo aggiornato, comprendente le modifiche, sostituzioni e abrogazioni di cui alle successive seguenti Leggi regionali:  L.R. n.32 del 22 maggio 1995, L.R. n.16 del 16 giugno 2003, L.R. n.7 del 14 febbraio 2005, L.R. n.9 del 17 febbraio 2005, L.R. n.16 del 15 settembre 2005, Avviso di Rettifica 28 ottobre 2005 pubblicato sul B.U.R.L. n.31 del 10 novembre 2005, L.R. n.27, del 28 dicembre 2006 art.58, comma 1, L.R. n.9 del 6 luglio 2007, L.R. n.14 del 27 febbraio 2009, L.R. n.12 del 13 ottobre 2011, art.1, comma 23, art.85 L.R. n.7 del 22 ottobre 2018 pubblicata sul B.U.R.L. n.86 del 23 ottobre 2018 Supplemento n.2 inerente modifiche alla legge regionale n.58/1993 (⇓)

LEGGE REGIONALE n.32, del 22 maggio 1995 – Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 ottobre 1993, n.58. “Disposizioni per l’approvazione dei regolamenti comunali relativi all’esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21” (⇓)

LEGGE REGIONALE n.16 del 16 giugno 2003 ART.44 – “Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998 n.30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n.52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n.1, recante disposizioni sui sistemi tariffari, e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n.58, recante disposizioni sull’esercizio di trasporto pubblico non di linea” (⇓)

LEGGE REGIONALE 14 Febbraio 2005, n.7 Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n.58 concernente il trasporto pubblico non di linea, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1995, n.32 e dalla legge regionale 16 giugno 2003, n.16. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14. – Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche. Disposizione transitoria (⇓)

DECRETO LEGGE 4 luglio 2006, n.223, art.6 – Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (⇓)

LEGGE REGIONALE 28 Dicembre 2006, n.27 Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 (art.11, LR. 20 novembre 2001, n.25) (⇓)

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n.9 – Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n.58 “Disposizioni per il trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21 e successive modifiche“ (⇓)

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n.207 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti” (⇓)

LEGGE 27 febbraio 2009, n.14 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n.207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti” (⇓)

LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2011, n.12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013” – Sostituzione dell’articolo 15 della L.R. 26 ottobre 1993, n.58 (⇓)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per la motorizzazione – Divisione 5 – Nota prot. n.109636, del 21 dicembre 2009:  Immatricolazione di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente (Decreto ministeriale n.137 del 1° settembre 2009) e Immatricolazione di veicoli assimilati per il trasporto di organi e plasma (Decreto dirigenziale 9 settembre 2008) (⇓)

Cittadini Comunitari ed Extra Comunitari.Titolo di studio conseguito all’estero (⇓)

Articolo 38 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 modificato dall’art.24 del D.Lgs n.106 del 3 agosto 2009.-Titoli e requisiti del medico competente (⇓)

Articolo 38 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 modificato dall’art.24 del D.Lgs n.106 del 3 agosto 2009.-Titoli e requisiti del medico competente – commentato (⇓)

REQUISITI E CHIARIMENTI PER L’ISCRIZIONE

  • Essere cittadini italiani, o di un paese della Comunità Economica europea, o di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio.
  • Essere residenti o domiciliati in un comune compreso nel territorio della provincia di Latina.
  • Aver assolto gli obblighi scolastici. Per i nati fino al 31.12.1951 licenza elementare o, in mancanza 5 anni di frequenza della scuola dell’obbligo certificata dall’Istituto. Per i nati dal 01.01.1952 diploma di scuola media inferiore o, in mancanza 8 anni di frequenza della scuola dell’obbligo certificata dall’Istituto. Con Decreto ministeriale n. 323 del 9 agosto 1999, l´obbligo scolastico è adempiuto quando l´alunno ha conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l´ha conseguita è prosciolto dall´obbligo se, al compimento del 15° anno d´età, dimostra di aver osservato, per almeno 9 anni, le norme sull´obbligo scolastico (art. 1, comma 3). N.B.: L’assolvimento dell’obbligo scolastico è condizione necessaria per l’iscrizione.N.B.: Tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero NON possono autocertificarlo, ma devono allegare: la “Dichiarazione di Valore”. La “Dichiarazione di Valore” è un documento ufficiale, scritto in italiano, che da informazioni sul titolo di studio conseguito all’estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell’istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.). Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona: per “competente per zona” si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero. Tutti i documenti da presentare al fine di ottenere la Dichiarazione di Valore sono da richiedere alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente per il rilascio della medesima.
    Oppure
    l’Equipollenza del titolo di studio straniero con quello corrispondente italiano (attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, o licenza secondaria di primo grado, o qualifica professionale, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, da chiedere all’ Ufficio Scolastico Provinciale, già Provveditorato agli Studi); se trattasi di Diploma di Laurea, da chiedere all’Università italiana.
    Oppure
    quanto sancito nell’art. 33 “Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero” del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000, che recita: “1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e Autorità delegati dallo stesso. 2. Le firme sugli atti e documenti formati da Autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane all’Estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti Organi delle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l’articolo 31. 3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una Rappresentanza Diplomatica o Consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle Prefetture. 5. Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.”
  • Aver compiuto l’età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti.
  • Essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento della suddetta attività di conducente. Il possesso dei requisiti di idoneità fisica è soddisfatto se l’interessato non sia consumatore abituale di droghe, non faccia abuso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tali da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti. Ad esame sostenuto positivamente innanzi la Commissione provinciale, su richiesta della Camera di Commercio, i citati requisiti dovranno essere provati con certificazione medica (in originale, a data non inferiore a 6 mesi) rilasciata da una Struttura Sanitaria Pubblica (art.1, comma 1, punto 2, della L.R. 6 luglio 2007, n.9), oppure come disposto dall’art.85, comma 1, lettera d), della L.R. n.7, del 22 ottobre 2018 che aggiunge “o dal medico competente di cui all’art.38 del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 modificato dall’art.24 del D.Lgs n.106/2009”. Il Medico competente deve possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’art.55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277 (che recita: 1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lettera c, alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente. 2. L’esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, all’assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni. 3. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa); d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.. Ai sensi del Decreto 4 marzo 2009, i medici in possesso dei titoli e dei requisiti, sono iscritti nell’Elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, tenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero, che ne cura anche l’aggiornamento. Il Ministero del lavoro effettuerà, con cadenza annuale, verifiche dei requisiti e dei titoli autocertificati. http://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp
  • Essere in possesso dei requisiti di idoneità morale: a) non aver riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato o di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi; b) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato o di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio nonché per quelli previsti dal  D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza”; c) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato o di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e  4  della  legge  20.02.1958, n. 75  “Abolizione della regolamentazione della prostituzione  e lotta  contro lo sfruttamento della prostituzione altrui” e successive modifiche; d) non  risultare sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità” e successive modificazioni; e) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato o di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli artt. 581, 582, 609-bis, quater, quinquies, ed octies del c.p. .

N.B.: Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione, o una misura di carattere
amministrativo con efficacia riabilitativa, ovvero non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena o delle misure di prevenzione.

  • Essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale. Il possesso del requisito della abilitazione professionale risulta soddisfatto se gli interessati hanno conseguito: a) se conducenti di autovettura o di motocarrozzetta, il C.A.P. “Certificato di Abilitazione Professionale”, rilasciati dalla Motorizzazione Civile; b) se conduttori di natante, i titoli professionali di capitano, o di capo timoniere, o di conduttore di motoscafi, o di pilota motorista, rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al D.P.R. 28 giugno 1949, n.631 successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto ministeriale 16 febbraio 1971. Coloro che siano in possesso del titolo professionale di conduttore di motoscafi o di pilota motorista debbono avere conseguito, altresì, la qualifica di “autorizzato”, ai sensi dell’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.631; se conducenti di veicoli a trazione animale, del certificato di registrazione per mestiere ambulante, di cui all’art. 121 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
  • Aver sostenuto, con esito favorevole, l’esame per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all’esercizio, presso la Commissione Provinciale, previsto dalla normativa vigente.

ESAME ED ISCRIZIONE

L’esame di cui all’art. 6, comma 3, della L. n. 21, del 15 gennaio 1992, n. 21, è svolto sulla base di criteri che consentono di accertare se il soggetto interessato possiede gli adeguati requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente.
Ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 58/93, successivamente  modificata e  integrata, le materie di esame
per l’accesso alla professione prevedono la conoscenza dei seguenti argomenti: a) disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonchè alle misure da prendersi in caso di incidente; b) elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso di incidente; c) cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilità commerciale, regime delle tariffe p rezzi e  condizioni di  trasporto, geografia stradale; d) elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l’esercizio della professione e vertenti in particolare: 1) sui contratti in genere; 2) sui contratti di trasporti; in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti); 3) sulle società commerciali; 4) sui libri di commercio; 5) sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale; 6) sul regime fiscale; d bis) conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio provinciale.

L’elenco dei quiz è scaricabile dal sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Latina.

L’esame consiste in una prova scritta, composta da n. 25 quesiti a risposta multipla e preordinata, tratti da un elenco predisposto dalla Provincia contenente quesiti inerenti le succitate materie, ed è aggiornato
ogni due anni. Ad ogni candidato, avvertito dalla Camera di Commercio con racc. r.r. almeno 45 giorni prima della data fissata, verrà consegnata una scheda predisposta dalla Commissione Provinciale. La prova, della durata di  un’ora,  è superata  se  la persona ha risposto esattamente ad almeno il 70% dei quesiti ovvero ad
almeno 17 domande.
Il soggetto che non supera la prova scritta può essere ammesso a ripetere la medesima per una sola volta, purchè siano decorsi due mesi dalla precedente prova, previa ripresentazione della sola domanda di esame in bollo da € 14,62. Non deve essere effettuato il versamento dei diritti di segreteria.
Il candidato risultato assente alla prova d’esame a causa di malattia deve depositare (entro 2 giorni dalla data dell’esame) alla Camera di Commercio (Unità Albi e Ruoli) il certificato medico in originale.
L’ufficio provvederà a prendere accordi con la Segreteria della Commissione per una nuova ed ultima convocazione. In assenza di tale certificazione l’assenza verrà considerata come ingiustificata e l’interessato dovrà ripresentare la domanda in bollo corredata da tutti i diritti di segreteria.
La Domanda di Esame deve essere presentata contestualmente alla Domanda di Iscrizione.

L’iscrizione nel ruolo provinciale, che avviene dopo il superamento dell’esame, è: 1) fondamentale per tutti coloro che intendono esercitare il servizio di taxi o di noleggio nella provincia in cui risultano essere residenti o domiciliati, quale conducenti di autovetture (veicoli fino a nove posti compreso il conducente), motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale; 2) subordinata, come anzidetto, all’accertamento dei requisiti morali, professionali e sanitari; 3) richiesta solo per le persone fisiche; 4) necessaria per prestare attività di conducente in qualità di: sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato; dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente; sostituto del dipendente medesimo per un tempo determinato; 5) richiesta anche per le ambulanze in servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui l’attività di trasporto è esercitata a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l’attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro. (vedasi Ministero delle Infrastrutture  e  dei Trasporti nota prot. n. 109636/2009  presente nella voce “Normative”);  6) costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC.
Non può essere chiesta l’iscrizione in più ruoli provinciali, ad eccezione di quei soggetti che risultano titolari di autorizzazione all’esercizio di autonoleggio da rimessa.
Non può essere chiesta l’iscrizione in entrambe le sezioni (Taxi e NCC) del ruolo, ad eccezione dei conducenti di natanti.
Nel caso in cui l’attività venga svolta in forma societaria, devono essere iscritti al ruolo il titolare dell’autorizzazione e tutti coloro che sono adibiti alle mansioni di conducente in qualità di soci, dipendenti o sostituti. 

TRASFERIMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’INTERNO DELLA REGIONE LAZIO

Il trasferimento dell’iscrizione da altra Camera di Commercio all’interno della Regione Lazio può essere chiesto dietro presentazione della domanda d’esame (atto ad accertare la sola conoscenza geografica e toponomastica del territorio della provincia di Latina) e della domanda di iscrizione.
Qualora l’interessato non sia titolare di autorizzazione comunale rilasciata da un Comune appartenente al territorio ove è presente la Camera di Commercio nella quale si possiede l’iscrizione, il trasferimento dell’iscrizione stessa comporterà la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza

TRASFERIMENTO DA ALTRA REGIONE

Presentare le istanze intese a sostenere l’esame e l’iscrizione nel ruolo tenuto dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina.
Il trasferimento della residenza e dell”iscrizione da altra Regione comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza.

PASSAGGIO DA UNA SEZIONE AD ALTRA SEZIONE

Presentare:

RICHIESTA VARIAZIONE DI RESIDENZA  O COMUNICAZIONI VARIE

Presentare:

MODALITÀ PER CHIEDERE LA CANCELLAZIONE

Presentare:

 

MODALITÀ PER CHIEDERE VISURE O CERTIFICATI

La visura di iscrizione nel Ruolo dei conducenti  è il documento che riporta i dati principali  del  soggetto  (persona fisica) iscritto: data e numero di iscrizione, dati anagrafici, settore di abilitazione. Il diritto di segreteria con la Causale “Richiesta visura Ruolo Conducenti”, ammonta ad € 3,00.
Il certificato di iscrizione nel Ruolo dei conducenti è il documento con cui la Camera di Commercio dichiara l´iscrizione di un soggetto (persona fisica) nel ruolo, specificando i suoi dati anagrafici, la data e il numero d´iscrizione, e il settore d´abilitazione.
Il diritto di segreteria con la Causale ” Richiesta certificato di iscrizione nel Ruolo Conducenti”, ammonta ad € 5,00, cui aggiungere l’imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 righe di scrittura del certificato. Il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio ha validità di 6 (sei) mesi.

Visura o Certificato possono essere richiesti:

direttamente allo sportello dell’Ufficio Albi e Ruoli della Camera di Commercio I.A.A. Frosinone Latina, sede di Latina  (martedì e venerdì dalle ore 8:50 – 12:20, mercoledì dalle 8:50-12:20 e dalle 15:45-16:45), oppure allo Sportello camerale di Gaeta presso il Palazzo comunale in Piazza XIX maggio (lunedì e giovedì 8:50-12:20 – lunedì 15:45-16:45).

via e-mail, indirizzando una richiesta contenente i propri dati, recapito telefonico e copia in pdf del documento di riconoscimento, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria annamaria.comito@frlt.camcom.itnicola.capomaccio@frlt.camcom.itrosmunda.diiorio@frlt.camcom.it
Verrà effettuato entro i termini procedurali un controllo informatico, se l’iscrizione nel Ruolo è attiva, il richiedente riceverà comunicazione di quanto occorrente per il rilascio. Per il versamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo (con la specifica delle rispettive causali) deve essere utilizzato il sistema PagoPA (in attuazione dell’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012), attraverso un “avviso di pagamento” (mod.3)  predisposto dalla Camera di Commercio su apposita richiesta dell’utente, da inviare ad uno dei seguenti indirizzi mail: rosmunda.diiorio@frlt.camcom.it   –   nicola.capomaccio@frlt.camcom.it L’avviso di pagamento verrà inviato via e-mail all’utente e potrà successivamente essere pagato attraverso i canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita Sisal, Lottomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali.

MODALITÀ PER PRESENTARE RICORSO

Avverso il rifiuto di iscrizione o la cancellazione adottate con determinazione dirigenziale della Camera di Commercio, è possibile il ricorso, entro 60 giorni, al Giudice Ordinario presso il Tribunale Civile di Latina.

REVISIONE DEL RUOLO

La Camera di Commercio di Latina, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n.58/1993 successivamente modificata ed integrata, avvia, ai sensi del comma 5 ter, la Revisione del Ruolo Conducenti con l’obiettivo di verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale, professionale e fisica dei soggetti iscritti.
I soggetti iscritti al Ruolo al 31 dicembre 2015, come risultano dall’allegato elenco, sono invitati a compilare e firmare l’allegato Modello di autocertificazione, e a trasmetterlo unitamente alla sottoindicata documentazione:

  1. Fotocopia leggibile fronte-retro del C.A.P. Certificato di Abilitazione Professionale (tipo KB), in corso di validità (se trattasi di conducente di autovettura o motocarrozzetta);
  2. Fotocopia  leggibile  fronte-retro  di  uno dei  seguenti  titoli professionali, rilasciato ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al D.P.R. 28 giugno 1949 n. 631 e successive modificazioni  ed  integrazioni  ed  al  D.M.  16 febbraio 1971: ♦ Capitano ♦ Capo timoniere ♦ Conduttore di motoscafi (conseguendo anche la qualifica di “Autorizzato”, ai sensi dell’art.58, del D.P.R. n.631/1949)  ♦ Pilota motorista, conseguendo anche la qualifica di  “Autorizzato”,  ai sensi dell’ art. 58 del D.P.R. n. 631/1949 (se trattasi di conducente di natante);
  3. Certificato medico aggiornato (non anteriore alla data di sei mesi), rilasciato da una Struttura Sanitaria Pubblica (art. 1, comma 1, punto 2, della L.R. 6 luglio 2007, n.9), oppure come disposto dalla legge regionale n.7, del 22 ottobre 2018, pubblicata nel B.U.R. n. 86/2018, recante “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, che all’art.85, comma 1, lettera d), modifica parzialmente la legge regionale n.58/1993 ampliando la platea dei medici abilitati al rilascio delle certificazioni per i conducenti di NCC e/o TAXI, ed introduce, al comma 2, dell’art.17 della L.R. n.58/93, l’inciso: “o dal medico competente di cui all’art. 38 del decreto legislativo n.81, del 9 aprile 2008”, pertanto, ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.106/2009 modificativo del citato art.38, ai medici della Struttura Sanitaria Pubblica, si aggiungono i medici in possesso dei titoli e dei requisiti iscritti nell’Elenco dei medici competenti di cui al seguente link http://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp (N.B.: Non è ammessa la certificazione rilasciata da altro medico), istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, tenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero, che ne cura l’aggiornamento annuale. Il certificato deve espressamente riportare che l’interessato non sia consumatore abituale di droghe, non faccia abuso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tali da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti;
  4. Fotocopia leggibile fronte-retro della Patente di guida, in corso di validità;
  5. Fotocopia leggibile fronte-retro di documento di Identità, in corso di validità;
  6. Attestazione di versamento di € 31,00 quali diritti di segreteria (causale: Conferma iscrizione revisione Ruolo conducenti), da effettuare:
    – in contanti direttamente allo sportello dell’Ufficio Albi e Ruoli della Camera di Commercio I.A.A. Frosinone Latina, sede di Latina  (martedì e venerdì dalle ore 8:50 – 12:20, mercoledì dalle 8:50-12:20 e dalle 15:45-16:45), oppure allo Sportello camerale di Gaeta presso il Palazzo comunale in Piazza XIX maggio (lunedì e giovedì 8:50-12:20 – lunedì 15:45-16:45) o utilizzando il sistema PagoPA (in attuazione dell’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012), attraverso un “avviso di pagamento” (mod.3)  predisposto dalla Camera di Commercio su apposita richiesta dell’utente, da inviare ad uno dei seguenti indirizzi mai rosmunda.diiorio@frlt.camcom.it   –   nicola.capomaccio@frlt.camcom.it
    L’avviso di pagamento verrà inviato via e-mail all’utente e potrà successivamente essere pagato attraverso i canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita Sisal, Lottomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali.

La documentazione richiesta dovrà pervenire (a seguito riapertura termini per entrata in vigore della legge regionale n.7, del 22 ottobre 2018, che all’art.85, comma 1, lettera d) modifica parzialmente la legge regionale n.58/1993 ampliando la platea dei medici abilitati al rilascio delle certificazioni per i conducenti di NCC e/o TAXI), come da ulteriore e definitiva proroga decisa con determinazione dirigenziale n. 17, dell’11 gennaio 2019, entro e non oltre il 1° luglio 2019 (ndr termine precedentemente fissato 2 luglio 2018, prorogato al 5 novembre 2018, successivamente differito al 14 gennaio 2019 con determinazione dirigenziale n. 401, del 25 settembre 2018), alla Camera di Commercio di Latina, Area 2 Servizi alle Imprese, Ufficio Albi e Ruoli – Ruolo Conducenti Revisione, Via Umberto I n. 80, 04100 LATINA,  esclusivamente tramite Posta Raccomandata A/R, o mediante consegna a mano della stessa in orario di apertura al pubblico degli uffici camerali di Latina (martedì e venerdì dalle ore 8:30 – 12:00, mercoledì dalle 8:30 – 12:00 e dalle 15:30 – 16:30), oppure allo Sportello camerale di Gaeta in Piazza XIX Maggio (lunedì e giovedì ore 8:30 – 12:00).

Ai sensi della Legge n. 241/1990, in caso di mancata risposta, gli Uffici procederanno alla cancellazione dal Ruolo Conducenti.
Il procedimento di cancellazione dal Ruolo Conducenti verrà avviato anche nel caso in cui venga accertata la perdita di uno dei requisiti previsti dalla Legge per il mantenimento dell’iscrizione nel Ruolo.

Lettera (⇓)
Modello di autocertificazione (⇓)
Elenco conducenti al 31 dicembre 2015 (⇓)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Delibera Consiglio camerale n.11, del 26 ottobre 2010) – TERMINI

  • Esame: le sessioni di esame non hanno date stabilite in quanto si svolgono su bando della Provincia di Latina
  • Iscrizioni: 30 giorni dalla data di consegna del certificato medico
  • Variazioni e cancellazioni: 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza
  • Sospensioni: 60 giorni

 

Orario di apertura al pubblico dell’ufficio di Latina (martedì e venerdì dalle ore 8:50 – 12:20, mercoledì dalle 8:50 – 12:20 e dalle 15:45 – 16:45).
Sportello camerale di Gaeta presso il Palazzo comunale in Piazza XIX maggio (lunedì e giovedì 8:50-12:20 – lunedì 15:45-16:45).

 

Contatti
Comito Anna Maria – Tel. 0773 672228 annamaria.comito@frlt.camcom.it

Capomaccio Nicola – Tel. 0773 672229 nicola.capomaccio@frlt.camcom.it
Di Iorio Rosmunda – Tel.0773 672225 rosmunda.diiorio@frlt.camcom.it

INFORMAZIONI UTILI

Si riportano alcuni articoli tratti dal Nuovo Codice della Strada, utili per chi è intenzionato a chiedere l’iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di Taxi ed NCC, nonché il testo integrale della normativa.