Ravvedimento operoso

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L’art. 13 del D.Lgs 472/97 prevede l’istituto del ravvedimento operoso che consente di sanare spontaneamente, ove non vi sia stata prima costatazione ed entro determinati limiti di tempo, violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione.

Se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione si parla di ravvedimento “breve” con una sanzione pari ad 1/8 dei minimi previsti*, se invece si vuole regolarizzare entro un anno dalla violazione si parla di ravvedimento “lungo” con una sanzione pari ad 1/5 dei minimi edittali. (Il minimo è il 30%, pertanto la sanzione per ravvedimento breve è il 3,75% mentre per ravvedimento lungo è il 6%)

In merito alle aliquote applicate in sede di ravvedimento operoso il Ministero dello Sviluppo Economico con nota 2417 del 20 diecmbre 2008 ha chiarito che la modifica disposta dal comma 5 dell’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 non abbia un automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 6 del decreto n.54/2005, il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili.

I codici tributo sono:
3850 per il diritto annuale
3851 per interessi legali
3852 per la sanzione ridotta
Il codice ente locale per Latina è LT
L’anno di riferimento da indicare è l’anno da regolarizzare.

Si ricorda, inoltre, che il ravvedimento lungo è valido se fatto entro un anno dalla violazione, pertanto, le imprese iscritte in corso d’anno dovranno conteggiare il termine dalla data della presentazione della domanda di iscrizione/annotazione al Registro delle Imprese/REA.

A seguito di recente modifica al Regolamento Camerale approvato con provv. n. 5/2006 e smi, sono state introdotte alcune puntualizzazioni:

  1. è possibile ritenere perfezionato il ravvedimento anche se lo stesso viene eseguito in più date sempre che il versamento di tutti gli importi dovuti a titolo di diritto, sanzioni ed interessi sia eseguito complessivamente entro il termine di scadenza del ravvedimento lungo;
  2. nel caso di versamento eseguito con ravvedimento per un importo di diritto annuale inferiorerispetto al dovuto, ma con sanzioni ed interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento siintenderà perfezionato limitatamente all’importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento, con applicazione della sanzione sul residuo diritto non regolarizzato.
  3. nel caso di versamento con ravvedimento eseguito per un importo complessivo di dirittoannuale, sanzioni e interessi inferiore al dovuto, in cui le sanzioni e gli interessi non sonocommisurati al diritto annuale versato, si considererà perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale (comprensivo o meno della maggiorazione a seconda delladata del versamento originario) proporzionata all’importo complessivamente versato a vario titolo. Sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni.
  4. Nel caso in cui il soggetto non abbia eseguito alcun versamento il termine da cui far partire ilcalcolo degli interessi legali, nonché quello da cui far partire il ravvedimento breve o lungo (ovvero al 3.75% o al 6%) del presente articolo è il termine ordinario di versamento come definito all’art. 2 comma 2 lettera a) del Regolamento (di norma 16 giugno oppure il 30°giorno successivo alla domanda di iscrizione per imprese/soggetti di nuova iscrizione).
  5. Nel caso invece sia stato eseguito un versamento parziale del diritto annuale dovuto entro iltermine lungo (termine per imprese/soggetti già iscritti con maggiorazione dello 0,40%) – il termine da cui far partire il calcolo degli interessi legali, nonché quello da cui far partire il ravvedimento breve o lungo è il termine di versamento lungo. In tal caso l’importo residuo dovuto dovrà essere calcolato aumentando l’importo del diritto dovuto dell’interesse corrispettivo vigente e sottraendo dal suddetto importo quanto già versato entro il termine di versamento predetto.
  6. Se il versamento con ravvedimento viene eseguito oltre il termine stabilito per il ravvedimentolungo, determinato in base ai commi precedenti, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. In tale ipotesi la Camera di Commercio procede all’irrogazione della sanzione, determinata ai sensi del presente regolamento, secondo una delle modalità stabilite nel successivo art.14, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni e interessi.

 

 

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