Quando pagare

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Ai sensi dell’art.8 del D.M. 359/2001, il diritto dovuto dai contribuenti è versato, in unica soluzione.

Imprese già iscritte

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.17 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n.435 e s.m.i.); di norma 30 giugno (TERMINE ORDINARIO) oppure maggiorando l’importo con lo 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo, entro trenta giorni dal suddetto termine, di norma 30 luglio (TERMINE LUNGO); tale maggiorazione, versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, va applicata anche in ipotesi di compensazione di crediti.

Imprese di nuova iscrizione

Il diritto deve essere corrisposto all’atto dell’iscrizione (con addebito su cassa automatica) oppure entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione con modello F24 (TERMINE ORDINARIO); (alla pratica telematica deve essere allegato il modello F24 attestante il pagamento, ovvero deve essere specificato nel quadro “note” del Modello I1 o UL che si provvederà al pagamento del diritto annuale entro i termini di legge -30gg).

 

Diritto annuale2021: proroga del pagamento per i soggetti ISA

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è prevista la proroga dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.
Tale proroga si applica, per i suddetti soggetti, anche per il versamento del diritto annuale 2021 dovuto alle Camere di Commercio.
Per i soggetti che non rientrano negli ISA, la scadenza ordinaria rimane fissata al 30 giugno 2021 e con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30 luglio 2021
Per i soggetti ISA la scadenza è pertanto fissata al 15 settembre senza alcuna maggiorazione. Non è prevista inoltre l’applicazione della maggiorazione per i versamenti eseguiti nei 30gg successivi, che risulteranno di conseguenza tardivi e sanzionati.

art.9ter Decreto legge 25 maggio 2021, n.73 (⇓)
Nota MISE (⇓)

 

SCADENZE ANNI PRECEDENTI

DIRITTO ANNUALE 2020

Con DPCM del 27 giugno 2020 è stato previsto il differimento del pagamento del 1° acconto delle imposte dal 30 giugno 2020 al 20 luglio 2020 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e finanze e altre casistiche previste dal medesimo DPCM.
Resta inteso che per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2020, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%.
Pertanto le scadenze per il pagamento del diritto annuale 2020 si possono così sintetizzare:

soggetti che esercitano attività sottoposte agli ISA:
20 luglio 2020
20 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,40%

altri soggetti non rientranti nelle casistiche previste dal DPCM 27 giugno 2020:
30 giugno 2020
30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%

 

DIRITTO ANNUALE 2019

Ai sensi dell’art.8 del D.M. 359/2001, il diritto dovuto dai contribuenti è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
In sintesi:

  1. il termine senza la maggiorazione dello 0,40% per le imprese che approvano il bilancio entro 4mesi e non hanno esercizio a cavallo di anno, quest’anno dal 30 giugno (domenica) è stato spostato al 1° luglio 2019 (primo giorno feriale successivo);
  2. il termine con la maggiorazione dello 0,40% da effettuarsi entro i 30gg successivi alla scadenza ordinaria.

Con nota n.172631, del 2 luglio 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha confermato che la proroga prevista per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all’art. 9bis del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e Finanze, si applica anche al diritto annuale 2019.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma suddetta, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2019, con la possibilità di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.
Nel merito dell’ambito soggettivo di applicazione si rinvia alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.64, del 28 giugno 2019 .

 

DIRITTO ANNUALE 2018 (2 luglio 2019 ovvero entro un anno dalla violazione)

Si ricorda che entro un anno dalla violazione, ovvero un anno dalla scadenza del tributo senza la maggiorazione dello 0,40%, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso al 6% per per sanare violazioni riferite all’anno 2018.

 

Contatti
Ufficio Diritto Annuale – Tel.0773 6721 digitare l’interno indicato dal dispositivo automatico
dirittoannuo@frlt.camcom.it
dirittoannuo@lt.legalmail.camcom.it


Silvia Abussi
Tel.0773 672260 silvia.abussi@frlt.camcom.it
Roberta Dell’Aquila
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Simona Marzelli
Tel.0773 672300 simona.marzelli@frlt.camcom.it