Obblighi fitosanitari per la coltivazione di piante sensibili all’organismo nocivo “xylella fastidiosa” (batterio killer degli olivi).

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olivetiNuovi obblighi in materia fitosanitaria per gli operatori che svolgono a titolo professionale la coltivazione, impianto, riproduzione e selezione varietale, manutenzione, importazione, spostamento e vendita di piante sensibili all’organismo nocivo “xylella fastidiosa” (batterio killer degli olivi).
La Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – Area Servizio Fitosanitario Regionale, Innovazione in Agricoltura, comunica che, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 125/36 del 21 maggio 2015 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della “Xylella fastidiosa” (batterio killer degli olivi), che stabilisce nuovi obblighi per la coltivazione e movimentazione delle piante sensibili all’organismo nocivo Xylella fastidiosa, elencate nell’Allegato I.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è vietato lo spostamento all’interno dell’Unione, all’interno o all’esterno delle zone delimitate, delle piante di cui all’allegato I che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, in cui i Servizi Fitosanitari Regionali hanno rilevato la presenza dell’organismo nocivo Xylella fastidiosa, (attualmente l’unica zona delimitata in Europa coincide con la provincia di Lecce).
Gli spostamenti delle piante sensibili che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in tale zona delimitata, possono essere effettuati solo da operatori professionali autorizzati e sorvegliati dal Servizio fitosanitario Regionale competente per la zona delimitata. Il suddetto materiale dovrà essere accompagnato da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.
Ai sensi dell’art. 10, della succitata decisione, gli operatori che svolgono a titolo professionale coltivazione, impianto, riproduzione e selezione varietale, manutenzione, importazione, spostamento vendita di specie vegetali di cui all’allegato I, sensibili all’organismo nocivo Xylella fastidiosa, che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, devono:

  • tenere un registro delle partite ricevute e dei rispettivi fornitori;
  • conservare i documenti e i registri per tre anni dalla data in cui il rispettivo lotto è stato da essi ricevuto;
  • informare immediatamente il Servizio Fitosanitario del Lazio di ciascun lotto ricevuto.

Tali informazioni includono l’originale, lo speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di serie, di settimana o di partita del passaporto delle piante, l’identità e la quantità del lotto in questione.
Il mancato rispetto delle disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 54, comma 23, del D.Lgs 214/05 o, nei casi di legge, la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 500 del codice penale.

Per informazioni
Servizio Fitosanitario del Lazio – servizio.fitosanitario@regione.lazio.it