Novità in materia di “Contratto di Associazione in partecipazione”

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Contratto di associazioneIl D. Lgs. 15 giugno 2015, n.81 recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.1, comma 7, della L. 10 dicembre 2014, n.183”, in vigore dal 25 giugno 2015,  ha modificato la disciplina del contratto di associazione in partecipazione. Nello specifico è stato sostituito il secondo comma dell’art. 2549 c.c., stabilendo che se l’associato è una persona fisica il suo apporto “non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro”.
In base alla nuova normativa, quindi, sono vietati i contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro. Di conseguenza il contratto di associazione in partecipazione non è più idoneo all’assolvimento del principio dell’immedesimazione nell’ambito delle attività regolamentate (impiantistica, autoriparatori, ecc).
La normativa ha, inoltre, disposto che i contratti già in essere, alla data di entrata in vigore del decreto, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.