Mediatori, Agenti e Rappresentanti, Mediatori Marittimi e Spedizionieri.-Riapertura dei termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese.

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Registro ImpreseLa Legge di bilancio 2019, la n.145/2018, al comma 1134, lettera b), ha previsto che i soggetti che esercitano l’attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere – già iscritti nei ruoli ed elenchi soppressi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – potranno procedere all’iscrizione e all’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio (1° gennaio 2019) e sino al 31 dicembre 2019.
A seguito di tale disposizione, tutti questi soggetti, sia che siano stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso Ruolo od Elenco, quale requisito professionale abilitante per iscriversi al Registro delle imprese ai fini dell’immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa, fino alla data del 31 dicembre 2019.
Gli art. 73, 74, 75 e 76 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) hanno previsto con riferimento, rispettivamente, ai soggetti esercenti attività di mediazione di affari e commerciale, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e di spedizioniere, la soppressione dei rispettivi ruoli ed elenchi, la sottoposizione a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) nonché l’iscrizione nel Registro delle imprese ovvero nel REA.
Le imprese attive ed iscritte nel rispettivo Ruolo od Elenco e quelle che non svolgevano più alcuna attività alla data del 12 maggio 2012 (data dell’acquisizione di efficacia del decreto 26 ottobre 2011), avrebbero dovuto, entro il 12 maggio 2013, aggiornare la propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività. Trascorso inutilmente tale termine, l’interessato sarebbe decaduto dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA.
La data del 12 maggio 2013 è stata successivamente prorogata al 30 settembre 2013 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013.