Industria ambiente

1 Stella2 Stelle3 Stelle4 Stelle5 Stelle (Nessun voto)
Loading...

MUD

La L. 25.01.1994, n. 70, prevede la presentazione alla Camera di Commercio competente per territorio, da parte degli operatori, di un Modello Unico di Dichiarazione autocertificativa che semplifica gli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica. I soggetti

obbligati alla presentazione del MUD sono i produttori di rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Sono altresì soggetti all’obbligo della dichiarazione i Comuni e i soggetti che svolgono attività di smaltimento rifiuti e che producono, trattano e riutilizzano residui.

DEPOSITO OLI MINERALI

Ai sensi degli art.1 e 2 della L. 7.5.1965 n. 460 la concessione per l’impianto e l’esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, di cui all’art. 11 del Regio

Decreto Legge 2.11.1933 n. 1741 convertito nella legge 8.2.1934 n. 364, viene rilasciata dal prefetto della Provincia quando trattasi di depositi con capacità non superiore a 3.000 metri cubi, previo parere, per quanto di rispettiva competenza, del Comune interessato, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione, delle amministrazioni eventualmente interessate, nonché della Camera di Commercio per quanto riguarda i depositi destinati ad uso commerciale.

ACIDO ACETICO

L’art. 53 del D.P.R 162/65 prescrive che i trasporti di acido acetico, comunque e da chiunque effettuati, devono essere preventivamente comunicati all’istituto di vigilanza del Ministero dell’agricoltura e delle foreste del luogo dove ha sede la ditta speditrice e devono essere accompagnati da una bolletta, rilasciata dal produttore o dal venditore, indicante la data del rilascio, l’entità del carico ed il destinatario". Detta bolletta deve essere staccata da un bollettario che deve essere vidimato, prima dell’uso, dalla Camera competente per il territorio.

CEMENTI

Per l’utilizzazione e la commercializzazione dei cementi le società produttrici nazionali o importatrici di questi prodotti sono tenute a depositare copia delle certificazioni di cui agli art.1, 2 e 3 del D.M. 9.3. 1988, n. 126 e delle delibere di concessione del marchio di cui all’art.5 dello stesso D. M. , nonché delle domande in corso di istruttoria di cui al medesimo art. 5.

Servizi amministrativi

L’ufficio: rilascia i pareri alla Prefettura sui depositi di oli minerali; vidima i bollettari di trasporto dell’acido acetico; trasmette gli elenchi delle ditte e gli indirizzi degli assegnatari dei bollettari vidimati all’Ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi delle risorse agricole, alimentari e forestali; riceve il deposito dei certificati di qualità dei cementi; trasmette i certificati di qualità dei cementi depositati al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato; informa sulle modalità per la compilazione dei Modelli Unici di Dichiarazione

Ambientale (MUD) e ne gestisce la ricezione e il protocollo; gestisce la banca dati MUDA sulle quantità e sulle tipologie dei rifiuti dichiarati dalle aziende e dai Comuni; gestisce la banca dati SIMEA sulla domanda e nell’offerta di rifiuti riutilizzabili.