Il registro delle imprese

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Informazioni generali

Il Registro delle Imprese, operativo dal 19 febbraio 1996, ha riunificato il Registro delle Società, tenuto dalle cancellerie dai Tribunali e il Registro delle Ditte, tenuto dalle Camere di Commercio. Il Registro gestito secondo tecniche informatiche costituisce l’anagrafe generale dell’imprenditoria locale.

Nel registro sono presenti tutti i settori: industria, commercio, artigianato, agricoltura e terziario. Gli atti inerenti la vita delle imprese vanno comunicati al Registro delle Imprese che provvede alla relativa registrazione e certificazione. Nel Registro delle Imprese, articolato in una sezione ordinaria e in una sezione speciale devono essere iscritti o annotati tutti i soggetti indipendentemente dalla forma giuridica e dal tipo di attività esercitata. Il Registro delle Imprese è integrato con i dati del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative.

Con tale Registro si è realizzato in modo organico e completo il sistema di pubblicità per le imprese italiane, assicurando agilità e speditezza all’informazione su tutto il territorio nazionale. Il Registro, essendo pubblico, è a disposizione non soltanto delle imprese iscritte ma di qualunque interessato che può prendere visione di tutti gli atti. L’ufficio è retto dal Conservatore.

Il giudice delegato del Tribunale vigila sul Registro e decide sui ricorsi. Recenti norme hanno consentito ulteriori semplificazioni al Registro delle Imprese snellendo numerose procedure (abrogazione delle firme autografe, eliminazione dell’omologa, inizio semplificato di particolari categorie di attività).

Come iscriversi al registro delle imprese

Chi può iscriversi nella sezione ordinaria sono iscrivibili:

* gli imprenditori commerciali;
* le società (di persone, capitali e cooperative), consorzi con attività esterna, società consortili;
* Geie (gruppi europei di interesse economico);
* Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale;

nelle sezione speciale sono iscrivibili:

* gli imprenditori agricoli;
* i piccoli imprenditori commerciali e i coltivatori diretti;
* le società semplici;
* nella sezione speciale sono altresì "annotate" le imprese artigiane.

Le attività economiche iscrivibili.

* Produzione di beni e servizi;
* intermediazione nella circolazione dei beni;
* trasporti di cose e persone per terra acqua e cielo;
* attività bancaria e assicurativa;
* attività ausiliarie delle precedenti (agenzia mediazione ecc);
* attività agricola.

Iscrizione delle imprese individuali.

Il titolare dell’impresa deve presentare, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività,domanda di iscrizione compilando il modello S1 (in bollo). Se la presentazione è fatta dal soggetto obbligato, questi firmerà davanti al dipendente addetto che procederà alla sua identificazione. Diversamente occorrerà allegare la copia semplice di un documento di identità in corso di validità.

Qualora l’attività è soggetta a licenze o iscrizioni in albi e ruoli, occorre indicare gli estremi sul modello. Solo nel caso di lettere di incarico, mandati ecc., questi devono essere depositati in originale o copia conforme all’originale.

Iscrizione delle società.

La domanda di iiscrizione va presentata entro 30 giorni dalla data dell’atto costitutivo dal Notaio (o dagli amministratori) utilizzando il modello S1 (in bollo), unitamente ai modelli intercalari P per ciascun amministratore/socio e intercalare S (per le società di capita li).

Modalità di presentazione delle domande al registro delle imprese

Tutte le istanze di iscrizione/deposito al Registro possono essere presentate direttamente agli sportelli o inviate a mezzo postale:

– con i moduli cartacei (approvati con decreto ministeriale) e distribuiti gratuitamente;

– utilizzando il supporto informatico "FEDRA", gratuito (che consente una sensibile riduzione dei diritti di segreteria e il veloce caricamento della pratica);

È possibile, altresì, utilizzare il servizio "TELEMACO" che consente di inviare via internet, a costi contenuti, qualunque domanda. Il pagamento dei diritti di segreteria si effettua in contanti direttamente agli sportelli oppure mediante versamento sul ccp n.12036042, intestato alla Camera di Commercio di Latina. In sede di prima iscrizione è dovuto il pagamento del diritto annuale o tramite il mod. F/24 o in contanti alle casse camerali.

Tempi di registrazione

10 giorni se la domanda è presentata su modello cartaceo;

5 giorni se la domanda è presentata su dischetto "FEDRA" o per via telematica .

Registro imprese e partita iva

Grazie ad un collegamento con l’anagrafe tributaria del ministero delle finanze gli imprenditori individuali e le società di persone, contestualmente agli adempimenti per il Registro delle Imprese, possono ottenere l’assegnazione o la cessazione della partita Iva presso gli sportelli camerali. Il servizio è gratuito.

Altri servizi offerti dal registro delle imprese

– deposito dei principali documenti relativi alla vita delle imprese (atti costitutivi, statuti, atti modificativi, ecc.) nonché i bilanci per società di capitali e cooperative L’ufficio provvede alla relativa archiviazione ottica.

– rilascio di copia (semplice e conforme) 42 di atti e documenti per i quali è prevista l’iscrizione o il deposito, compresi i bilanci;

– rilascio immediato agli sportelli di certificati e visure delle imprese iscritte nei Registi delle imprese di tutta Italia. Il certificato è un documento in bollo ad uso legale(vale 6 mesi), mentre la visura è un documento che contiene anche tutte le notizie di carattere economico amministrativo e non ha valore di certificazione. I certificati e le visure sono rilasciati anche attraverso il servizio "TELEMACO" (che permette l’accesso tramite internet alla banca dati del Registro delle Imprese); Esistono vari tipi di visure e certificati. Quelli ordinari (riportano i dati essenziali dell’impresa) e storici (riportano, oltre ai dati del certificato o della visura ordinari, la storia dell’impresa). È possibile ottenere, inoltre, il certificato con la dicitura antimafia.

Elenchi merceologici.

È possibile ottenere il rilascio di elenchi di imprese e unità locali operative su supporto cartaceo, o su floppy, distinti per vari parametri di ricerca: tipologia di attività, comuni di appartenenza, forme giuridiche ecc.

Consultazione.

È possibile consultare i fascicoli di tutte le imprese iscritte. La consultazione degli atti (compresi i bilanci) avviene su fascicolo cartaceo o da archivio ottico, previo pagamento di diritto di segreteria.

Bollatura libri sociali.

Con l’entrata in vigore della legge n.383 del 2001 è stata abolita la bollatura del libro giornale e del libro inventari. L’ufficio del Registro delle Imprese rimane competente per la bollatura dei libri previsti dall’art.2421 cc. Si tratta dei seguenti libri:

– libro soci;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti.

La camera rimane competente inoltre alla bollatura dei formulari rifiuti.