Guida alla lettura della cartella di pagamento

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https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/#

La cartella di pagamento viene emessa dall’Agente della Riscossione, dal 1° luglio 2017 l’Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte (a eccezione di Equitalia Giustizia).

Viene inviata al titolare dell’impresa individuale all’indirizzo della sua residenza anagrafica, e alle società all’indirizzo della sede legale.

Per le società può anche essere notificata a tutti i soci obbligati in solido (soci di società di persone esclusi accomandanti nelle sas, liquidatori etc.); l’obbligazione è solidale ma il pagamento tempestivo da parte di un solo coobbligato fa automaticamente “annullare” le cartelle degli altri debitori in solido. E’ importante però che il pagamento sia eseguito entro il termine.

Infatti la cartella deve essere pagata entro 60gg dalla notifica, il pagamento successivo, di fatto, non salda il debito dovendo corrispondere interessi di mora ed aggi. L’Agente della riscossione ha diritto, per l’attività da questi svolta fino al 31 dicembre 2015, ad un aggio, che per legge è pari al 9% dell’importo iscritto a ruolo. Dal 1° gennaio 2016, l’aggio è sostituito dagli “oneri di riscossione”, che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, con una significativa riduzione dei costi per il cittadino.
Infatti, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3% delle somme riscosse, con un risparmio, quindi, dell’1,65% rispetto al passato.
In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli “oneri di riscossione”, interamente a carico del debitore, sono pari al 6% dell’importo dovuto. Anche in questo caso c’è un risparmio significativo per il debitore, che ammonta a due punti percentuali (aggio 8% – oneri di riscossione 6%).
Se la cartella, fino al 31 dicembre 2015, è stata pagata entro i sessanta giorni previsti, l’aggio a carico del contribuente sarà diviso con l’Ente creditore e, pertanto, l’importo richiesto sarà maggiorato solo di un aggio pari al 4,65%. Invece, nel caso in cui il contribuente abbia lasciato trascorrere i 60 giorni senza aver eseguito il pagamento l’aggio sarà totalmente a suo carico, con l’aggiunta degli interessi di mora (maturati giorno per giorno dalla data di notifica) e delle spese per le eventuali procedure esecutive sostenute da Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il comma 2 dell’art. 25 del D.P.R. 602/73 prevede che le cartelle di pagamento debbano essere redatte in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze. L’approvazione dei nuovi modelli è avvenuta il 20 marzo 2010 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sostituendo integralmente il modello precedente.

A seguito della riforma del sistema di riscossione coattiva (DD.LLvi n. 37, 46 e 112 del 1999), l’Agente della Riscossione competente è quello della provincia in cui – negli archivi dell’Anagrafe Tributaria – si trova la residenza dell’imprenditore individuale ovvero la sede principale dell’impresa societaria. Inoltre viene emessa un’unica cartella per tutti i codici tributo a carico del soggetto, per cui oltre al diritto annuale possono essere presenti somme dovute ad altri Enti impositori (esempio INPS, COMUNE, AGENZIA ENTRATE).

L’agente della riscossione competente per oltre l’80% dei nominativi iscritti a ruolo dalla CCIAA di Latina  è Agenzia delle Entrate Riscossione, SS dei Monti Lepini km 51,260 – 04100 Latina.

Nel “Dettaglio degli addebiti” è presente un riquadro per ogni Ente impositore (es. Camera di Commercio di Latina, Ufficio Diritto Annuale) con la successiva indicazione delle motivazioni della sanzione e conseguente iscrizione a ruolo nonché  del numero REA identificativo dell’impresa morosa.

Seguono i singoli tributi iscritti a ruolo, i cui codici si possono consultare con più dettaglio nella sezione “Dati a uso degli uffici”:

Il codice 961 si riferisce al diritto annuale da pagare, il codice 962 alla sanzione per omesso o tardivo versamento (dal 2001 in poi) il codice 992 agli interessi legali sulle somme non versate entro i termini di legge ed è calcolato dalla scadenza dell’annualità di riferimento alla data di effettivo versamento, oppure fino alla data di emissione dei ruoli all’Agente della Riscossione se trattasi di importi ancora non regolarizzati.

Se sono presenti righe con i codici tributo 5062, 5063, 5064, 5065, 5076, queste non si riferiscono al diritto annuale, bensì all’Ufficio Sanzioni (ex-UPICA) della Camera di Commercio.

Infine vi sono le istruzioni per il pagamento totale, parziale oppure rateale, nonché informazioni su come e quando ricorrere.

Rottamazione cartelle esattoriali relativamente alle sanzioni e agli interessi di mora (Legge 225/2016)

Il termine ultimo per usufruire della rottamazione delle sanzioni e degli interessi di mora è scaduto, ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/index.html

 

Rottamazione/stralcio/rateazione delle cartelle di pagamento

Informazioni dettagliate ed aggiornate possono essere reperite sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/

 

L’Ufficio del Diritto Annuale è a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni.

 

Contatti:
Silvia Abussi
Tel.0773 672260 – silvia.abussi@lt.camcom.it
Roberta Dell’Aquila
Tel.0773 672267 – roberta.dellaquila@lt.camcom.it
Simona Marzelli
Tel.0773 672300 – simona.marzelli@lt.camcom.it
dirittoannuo@lt.camcom.it
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