Elenco Sottoprodotti

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SottoprodottiIl Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato con Decreto del 13 ottobre 2016, n. 264, il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2017 ed entrato in vigore il 2 marzo successivo.
Il Regolamento intende indicare alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto.
I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.
Il Regolamento prevede all’articolo 4, comma 3 che: “Il produttore e l’utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1”, il quale al fine di favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti prevede che tale elenco sia reso pubblico e consultabile.
Per le imprese interessate, tramite il sito www.elencosottoprodotti.it, è a disposizione un’applicazione che consente direttamente l’iscrizione all’elenco delle unità locali che producono e riutilizzano sottoprodotti; tramite il sito è possibile la pubblicazione e la consultazione degli elenchi camerali secondo le specifiche fornite dal Ministero dell’Ambiente.
L’applicazione, accessibile con firma digitale, consente il recupero dei dati dell’impresa e delle sue unità locali dal Registro Imprese e la verifica dei poteri del firmatario.