Diritto annuale: proroga al 30 settembre per i contribuenti ISA

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Diritto annuale calcoloIl decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto crescita”), convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019, ha prorogato al 30 settembre 2019 i termini dei versamenti fiscali che scadono dal 30 giugno al 30 settembre per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA.
La proroga riguarda anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi questi requisiti, nonché i contribuenti in regime forfetario o di vantaggio.
Questi soggetti quindi possono versare il diritto annuale 2019 senza maggiorazione entro il 30 settembre 2019.
Stesso termine, secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.64, del 28 giugno 2019 , si applica a tutti i contribuenti che per il periodo d’imposta 2018:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

I pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi alla scadenza, cioè entro il 30 ottobre 2019 per i soggetti che fruiscono della proroga, devono essere maggiorati dello 0,40% ai sensi dell’art.17 comma 2 DPR n.435/2001.