Diritto annuale

1 Stella2 Stelle3 Stelle4 Stelle5 Stelle (Nessun voto)
Loading...

-Diritto annuale 2007: nuova scadenza

Quest'anno il termine ultimo per il pagamento del diritto annuo è il 18 giugno 2007, le tariffe non sono aumentate. Di seguito tutte le informazioni utili per il pagamento e i relativi obblighi.

Diritto annuale

Il Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto in fase di pubblicazione, ha determinato gli importi del diritto annuale da applicare alle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, per l'anno 2007 a favore delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.580 come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il 18 giugno è il termine ultimo per il pagamento del diritto annuo.

Termini per il pagamento

Il Diritto Annuale deve essere pagato entro il 18 giugno 2007 (termine previsto per la corresponsione del primo acconto delle imposte sui redditi); Ai pagamenti effettuati oltre tale termine ma entro il 16 luglio 2007 deve essere corrisposta anche la maggiorazione dello 0,40% (la maggiorazione, da non arrotondare, deve essere corrisposta anche in ipotesi di compensazione di crediti) . Il pagamento va eseguito in unica soluzione tramite Modello F24 telematico, preferibilmente in occasione del pagamento di altre imposte, e può essere altresì compensato con eventuali crediti di imposta.

Si rammenta che, nei casi di tardivo od omesso versamento, verrà applicata una sanzione amministrativa variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, oltre al blocco del rilascio di certificati camerali.

Esempio di compilazione Mod.F24

Si ricorda che l'unico elemento che consente l'esatta attribuzione del pagamento effettuato alla ditta è il codice fiscale, pertanto si prega di compilarlo con attenzione, confrontandolo con quello presente negli archivi camerali (visura Registro Imprese) e provvedere alla correzione qualora dovesse essere costatata una difformità.

1. Riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il codice fiscale e non la partita IVA (della Società o della Ditta Individuale), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;

2. Indicare nella sezione del modello di versamento "Sezione ICI ed altri tributi locali " nello spazio riservato al "Codice ente"- la sigla automobilistica della provincia della camera di commercio destinataria del versamento (per Latina= LT);

3. Indicare nelle apposite colonne il codice del tributo 3850 e l'anno cui si riferisce il versamento;

4. Indicare correttamente l'importo che si versa nello spazio "Importi a debito versati".

N.B. Se sono dovuti diritti a diverse camere di commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna camera e i relativi codici di riferimento sopra richiesti.

Soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale 2007

Tutte le imprese attive/inattive iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, anche se poste in liquidazione. Il diritto è fisso e non frazionabile, pertanto anche un solo giorno di iscrizione nell'anno 2007 comporta il pagamento dell'intero tributo.

Il diritto è dovuto per la sede legale e per ogni unità locale (1), alla/e Camera/e di Commercio di ubicazione.

In caso di trasferimento da una provincia ad un'altra o di trasformazione societaria si paga il diritto per la situazione esistente al 1° gennaio.

Le imprese individuali, a seconda che siano iscritte nella sezione speciale o ordinaria del Registro Imprese, pagheranno un importo differenziato, come da tabella.

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria sono tenute al pagamento di un diritto commisurato al fatturato dichiarato nell'anno 2006, come da tabella scaglioni di fatturato.

(2) Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote di cui al comma 1 derivi un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2006, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2006.

(1) E' unità locale l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, in genere ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una fase intermedia, quali ad esempio: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, uffici, negozi, filiali, agenzie ecc.

(2) Il fatturato, la cui definizione è prevista dall'art.1, comma 1, lettera f) del DM 11 maggio 2001, n.359, – si ricava da UNICO 2006- IRAP come precisato dal Ministero dell'industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001:

1) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 la somma degli importi riportati nei righi IQ15 (interessi attivi e proventi assimilati) e IQ17 (commissioni attive);

2) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma degli importi riportati nei righi IQ33 (premi) e IQ34 (altri proventi tecnici);

3) per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni),IQ5 (altri ricavi e proventi), IQ15 (interessi attivi e proventi assimilati);

4) per gli altri soggetti (imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.), la somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi).

Soggetti non tenuti al pagamento del diritto annuale 2007

Le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2006 (salvo eventuale esercizio provvisorio dell'attività);

Le Imprese individuali che hanno cessato l'attività nell'anno 2006 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio 2007;

Le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2006 e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2007;

Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs 472/97 prevede l'istituto del ravvedimento operoso che consente di sanare spontaneamente, ove non vi sia stata prima costatazione ed entro determinati limiti di tempo, violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione.

Se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione si parla di ravvedimento "breve" con una sanzione pari ad 1/8 dei minimi previsti*, se invece si vuole regolarizzare entro un anno dalla violazione si parla di ravvedimento "lungo" con una sanzione pari ad 1/5 dei minimi edittali*.

Gli interessi saranno calcolati anno per anno secondo i tassi legali allora vigenti**.

Il Ministero delle Attività Produttive con circolare n.3567/c del 16/10/03 ha stabilito che si può applicare il ravvedimento operoso anche nei casi di omesso o tardato versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. L'Ufficio Diritto Annuale (6° piano) fornirà a chi volesse regolarizzare tali pagamenti le indicazioni necessarie.

* 2007 il minimo è il 30%- pertanto la sanzione per ravvedimento breve è il 3,75% mentre per ravvedimento lungo è il 6%.

** dall'01/01/2001 al 31/12/2001: 3,5%- dall'01/01/2002 al 31/12/2003: 3% – dall'01/01/2004: 2,5%.

Rimborsi per diritto annuale

Il Decreto 11 maggio 2001 stabilisce che entro ventiquattro mesi dalla data di pagamento, a pena di decadenza, è possibile fare istanza di rimborso alla competente camera di commercio allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.

Sanzioni

Si rammenta che in caso di versamento tardato, omesso e/o insufficiente saranno applicate sanzioni amministrative da un minimo del 10% ad un massimo del 100%.

Versamenti tardivi: i versamenti eseguiti entro i 30gg successivi alla scadenza omettendo la maggiorazione dello 0,40% oppure senza ravvedimento breve (3,75%). Sanzione fissa del 10%.
Versamenti omessi: tutti i versamenti non eseguiti, incompleti o con un ritardo superiore ai 30gg (sanzione variabile dal 30 al 100%).

N.B.: i versamenti incompleti saranno sanzionati diversamente a seconda del periodo in cui il primo versamento è stato eseguito.
Pertanto se il pagamento originario è stato fatto entro il 16 giugno la sanzione verrà applicata solo sul pagamento omesso, mentre se il pagamento originario è eseguito dopo tale data la sanzione base sarà applicata sull'intero importo dovuto mentre gli aggravanti sull'importo omesso.

CCIAA di Latina
Via Umberto I n.80
Ufficio Diritto Annuale – 6° Piano
Resp. Siracusa Rosaria
Tel. 0773/672267-672300
E-mail: dirittoannuo@lt.camcom.it

[:pdf:] INFORMATIVA SEZIONE SPECIALE 2007 [:new:]
[:pdf:] INFORMATIVA SEZIONE ORDINARIA 2007 [:new:]
[:zip:] REGOLAMENTO SANZIONI DIRITTO ANNUALE
[:zip:] RAVVEDIMENTO OPEROSO 2007 [:new:]
[:zip:] RAVVEDIMENTO NUOVE ISCRITTE 2007 [:new:]
[:pdf:] MODELLO PER RIMBORSO [:new:]
[:zip:] MODELLO PER RICHIESTA CAMBIO ANNO

[:zip:] DIRITTO ANNUALE 2001
[:zip:] DIRITTO ANNUALE 2002
[:zip:] DIRITTO ANNUALE 2003
[:zip:] DIRITTO ANNUALE 2004
[:zip:] DIRITTO ANNUALE 2005
[:zip:] DIRITTO ANNUALE 2006
[:pdf:] DIRITTO ANNUALE 2007 [:new:]