Diritto annuale 2020 e ravvedimento operoso

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Diritto annuale calcoloIl 30 giugno 2020 (ovvero il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte) è scaduto il termine per il versamento del diritto annuale dell’anno 2020 dovuto dalle imprese iscritte/annotate nel Registro delle Imprese e dai soggetti iscritti al REA.
Per coloro che non sono in regola col pagamento del diritto annuale riferito all’anno 2020, la scadenza, per avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (con il quale si può regolarizzare il mancato/tardato pagamento attraverso una sanzione ridotta del 6% del tributo dovuto), è il prossimo 30 giugno 2021 (ovvero un anno dalla violazione).
Di seguito si indicano i codici tributo:

LT 3850 2020 per ravvedimento operoso relativo al tributo

LT 3851 2020 per ravvedimento operoso relativo agli interessi legali

LT 3852 2020 per ravvedimento operoso relativo alla sanzione del 6% sul tributo dovuto.

L’istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall’art.13 del D.Lgs 472/97, consiste nella possibilità offerta al contribuente di regolarizzare le violazioni commesse, usufruendo di una congrua riduzione delle sanzioni. Pertanto, per quanto attiene al diritto annuale, può riguardare le violazioni legate ai mancati o incompleti versamenti del tributo stesso. Tale istituto è tuttavia legato al rispetto di alcune condizioni di legge:

  1. la regolarizzazione deve essere spontanea (è indispensabile infatti che non vi sia già un provvedimento di accertamento della violazione da parte dell’ente creditore)
  2. l’assolvimento del debito tributario deve avvenire per intero e contestualmente al versamento del:
    – tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore)
    – sanzione ridotta
    – interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera

Ulteriori informazioni possono essere reperite nella sezione diritto annuale oppure contattando direttamente l’Ufficio.